
Compensi per lavoro straordinario elettorale ai titolari EQ
3 Giugno 2026
Fondo risorse decentrate e compensi EQ
3 Giugno 2026L’art. 58, comma 1, del CCNL 23.02.2026 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 79 del CCNL 16.11.2022 sia incrementata di un importo annuo lordo pari allo 0,14% del monte salari dell’anno 2021 di ciascuna amministrazione, relativo al personale destinatario del CCNL.
L’art. 58, comma 2, riconosce inoltre agli enti la possibilità di incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse variabili di cui all’art. 79, comma 2, lett. c) del CCNL 16.11.2022 — vale a dire le risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa nonché quelle di cui all’art. 16, comma 6, per una misura complessivamente non superiore allo 0,22% del monte salari 2021, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 121, della L. n. 207 del 30 dicembre 2024. Le risorse così individuate sono destinate dagli enti ripartendole in misura proporzionale, sulla base degli importi relativi all’anno 2024, delle risorse del Fondo e dello stanziamento di cui all’art. 16, comma 6. Quest’ultimo, si ricorda, disciplina le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di EQ, che continuano a essere corrisposte a carico dei bilanci degli enti per effetto del consolidamento delle risorse decentrate stabili operato dall’art. 67, comma 1, del CCNL 21 maggio 2018.
Sul piano operativo, l’ARAN chiarisce che, qualora gli enti abbiano già chiuso e definito entrambe le annualità 2024 e 2025, gli importi di competenza di tali anni potranno essere contabilizzati nella parte variabile del Fondo relativo all’anno 2026 quali residui degli anni precedenti, senza riaprire le contrattazioni integrative dei rispettivi anni. Fanno eccezione gli enti che, pur avendo chiuso le predette annualità, abbiano previsto nel contratto integrativo una clausola in base alla quale tutti i residui di un anno sono automaticamente portati ad incremento delle somme destinate ai trattamenti economici correlati alla performance: in tal caso, si potranno erogare le relative somme come arretrati sui predetti trattamenti economici, con i medesimi criteri già previsti per la loro erogazione. Le medesime considerazioni valgono per l’importo di competenza del 2025 relativo all’incremento di cui al comma 2.
Quanto al limite di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, l’ARAN precisa che gli incrementi di cui all’art. 58, comma 1, sono espressamente esclusi da tale limite in base alle previsioni di cui all’art. 11 del D.L. 135/2018. Gli incrementi di cui al comma 2, invece, in quanto finalizzati a quanto previsto dall’art. 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021 — disposizione che consente il superamento dei limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, secondo criteri e modalità definiti nell’ambito dei contratti collettivi nazionali — non sono parimenti sottoposti al medesimo limite, come espressamente previsto dallo stesso art. 58, comma 2.
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