
La sfida IA nella PA: chi perde, chi vince, chi deve cambiare
30 Giugno 2026Le progressioni economiche all’interno delle aree rappresentano uno degli strumenti da utilizzare per valorizzare l’esperienza maturata dal personale e riconoscere, anche sul piano retributivo, la crescita professionale nel tempo.
L’attribuzione di tali differenziali economici non è tuttavia un automatismo, bensì una procedura subordinata al rispetto dei criteri fissati dal CCNL e dagli accordi integrativi. Sotto il profilo applicativo, la corretta determinazione del requisito temporale minimo costituisce uno degli aspetti più complessi, in particolare per i lavoratori che abbiano già beneficiato di precedenti passaggi di fascia.
L’articolo 14 del CCNL Funzioni Locali stabilisce che possono accedere alle procedure di progressione economica i dipendenti che non abbiano beneficiato di una progressione nei tre anni precedenti, ciò al fine di assicurare un’equa distribuzione delle opportunità e per evitare concentrazioni di benefici su un numero ristretto di lavoratori.
Il CCNL introduce un meccanismo di flessibilità demandato alla contrattazione di secondo livello. Le amministrazioni, infatti, tramite i Contratti Collettivi Decentrati Integrativi (CCDI), possono calibrare la permanenza minima in base alle specifiche esigenze organizzative, alle risorse disponibili e alle proprie politiche di valorizzazione del personale.
Il principio cardine stabilito dall’ARAN è la totale autonomia della decorrenza economica rispetto ai tempi della procedura amministrativa.
Infatti, uno degli aspetti più rilevanti, e spesso fonte di fraintendimenti, riguarda proprio il criterio da utilizzare per verificare il rispetto del requisito temporale. Il CCNL chiarisce che non devono essere considerate né la data di approvazione della graduatoria, né quella di conclusione della procedura selettiva, né tantomeno la sottoscrizione del contratto decentrato.
Il riferimento decisivo è rappresentato quindi dalla decorrenza economica delle progressioni già attribuite, stabilendo che ciò che conta è il momento dal quale il beneficio retributivo ha prodotto effetti sullo stipendio del dipendente.
Ai fini della verifica del requisito minimo, l’intervallo da considerare è quello compreso tra la data di decorrenza economica dell’ultima progressione ottenuta e la data di decorrenza economica della nuova progressione che si intende conferire
L’analisi deve quindi essere svolta esclusivamente confrontando queste due date, indipendentemente da quando la procedura venga bandita o conclusa. Se tra le due decorrenze risulta trascorso l’intervallo minimo previsto dal contratto nazionale o dalla contrattazione integrativa, il requisito può ritenersi soddisfatto.
Per gli enti locali, applicare correttamente questi criteri significa ridurre il rischio di contenzioso e rafforzare la trasparenza delle procedure. Per i dipendenti, invece, una corretta informazione consente di comprendere con precisione i propri diritti e le tempistiche di accesso alle opportunità di crescita economica.
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