INFORMATIVA Enti Locali N. 21/2026
14 Settembre 2026
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21 Settembre 2026Il recente decreto-legge n. 144 del 7 agosto 2026, recante “Disposizioni urgenti per la funzionalità della Pubblica Amministrazione degli Enti territoriali, nonché in materia di protezione civile”, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2026 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2026. Di seguito un’analisi delle principali novità relative alla disciplina delle ferie.
Disciplina delle ferie (Art. 1, commi 1 e 2)
La norma introduce alcune importanti novità in materia di ferie del personale della Pubblica Amministrazione, sotto due distinti profili: quello del divieto di monetizzazione, e quello relativo al trattamento economico da corrispondere nelle giornate di ferie. Monetizzazione delle ferie. Con riferimento al primo aspetto, il Decreto-Legge all’art. 1, primo comma, interviene integrando la disciplina originariamente introdotta con il D. L. n. 95/2012 (art. 5, comma 8), che sanciva il divieto assoluto e inderogabile di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie non fruite per il personale della PA. La giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, della Corte Costituzionale e dei giudici di merito ha progressivamente attenuato tale rigidità, stabilendo che la perdita del diritto all’indennità monetaria si verifica solo se, nonostante il datore di lavoro abbia posto il lavoratore in condizione di fruire tempestivamente delle ferie, quest’ultimo vi abbia rinunciato consapevolmente.
Con questa modifica normativa, si introduce una procedimentalizzazione dell’obbligo del datore di lavoro di mettere il dipendente in condizione di fruire delle ferie nei termini stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi. In particolare, si chiarisce che il datore di lavoro, da intendersi come il dirigente o l’elevata qualificazione responsabile dell’autorizzazione o del diniego delle ferie, è tenuto, attraverso i propri poteri organizzativi, a garantire al personale assegnato la possibilità di fruire pienamente del diritto alle ferie.
Si ricorda per inciso, sul punto, che lo stesso comma 8, già prevede che “la violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il Dirigente Responsabile”, sanzionando l’inerzia organizzativa del Dirigente.
La nuova formulazione del divieto di monetizzazione stabilisce quindi che “il periodo di ferie
determinato per ciascuna categoria di personale dalla contrattazione collettiva di comparto
può essere sostituito dalla corresponsione della relativa indennità finanziaria, solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro e nei limiti di seguito indicati.
Il datore di lavoro invita formalmente il personale a fruire delle ferie annuali informandolo in tempo utile che, se non fruite, le ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o del periodo di riporto eventualmente autorizzato e non potranno essere sostituite da indennità finanziaria. La mancata fruizione delle ferie che dipenda dalla scelta consapevole del lavoratore, con onere della prova a carico del datore di lavoro, non comporta la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi alla cessazione del rapporto di lavoro”.
Di conseguenza, da un lato viene mitigato il divieto assoluto di monetizzazione delle ferie, dall’altro viene formalizzato un chiaro onere della prova in capo al dirigente, di aver messo il personale in condizione di fruire in tempo utile delle ferie spettanti.
Queste nuove regole si applicano ai periodi di ferie maturati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione.
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