INFORMATIVA N. 16/2026
8 Giugno 2026
Le scadenze di luglio per la PA: DUP valore pubblico e stato di attuazione dei programmi
15 Giugno 2026L’ARAN ha recentemente pubblicato alcuni importanti pareri interpretativi riguardanti istituti di particolare interesse per gli enti locali e per il personale del comparto Funzioni Locali. I chiarimenti riguardano il trattamento fiscale del welfare integrativo finanziato con il Fondo risorse decentrate, la disciplina dei compensi connessi alle attività ISTAT e il computo dell’orario di lavoro in presenza di riposo compensativo. Di seguito una sintesi dei principali contenuti.
Welfare integrativo finanziato con il Fondo risorse decentrate: confermata la non imponibilità fiscale
(Parere ARAN n. 37540)
I contratti collettivi nazionali consentono agli enti di destinare una quota delle risorse dei Fondi per la contrattazione decentrata al finanziamento di piani di welfare integrativo a favore del personale, in aggiunta ad eventuali ulteriori risorse già previste per le medesime finalità da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale.
Pur non essendo competente in materia tributaria, l’ARAN, considerata la rilevanza pratica della questione, ha richiesto un parere all’Agenzia delle Entrate, che si è espressa con la consulenza giuridica n. 956-32/2026 del 5 giugno 2026.
L’Agenzia è stata chiamata a chiarire:
- se i benefici di welfare finanziati attraverso il Fondo risorse decentrate concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente;
- se lo stesso trattamento fiscale si applichi anche quando tali benefici siano finanziati mediante residui del Fondo degli anni precedenti o residui delle risorse destinate al lavoro straordinario.
La risposta fornita conferma che i benefici di welfare non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, purché rientrino tra le fattispecie previste dall’art. 51, commi 2 e 3, del TUIR. Lo stesso regime di favore si applica anche quando il finanziamento provenga da economie degli esercizi precedenti o da residui delle risorse per il lavoro straordinario.
Il chiarimento conferma quindi la piena applicabilità delle agevolazioni fiscali previste per il welfare aziendale anche alle misure finanziate mediante il Fondo risorse decentrate.
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Compensi per attività ISTAT: ruolo della contrattazione integrativa e rilevazione delle prestazioni
(Parere ARAN n. 37483)
L’art. 70-ter del CCNL 21 maggio 2018 prevede la possibilità di riconoscere specifici compensi al personale impegnato in indagini statistiche periodiche e censimenti permanenti svolti al di fuori dell’ordinario orario di lavoro.
Tali compensi trovano copertura esclusivamente nella quota parte del contributo onnicomprensivo e forfetario riconosciuto dall’ISTAT e dagli Enti e Organismi pubblici autorizzati per legge, confluita nel Fondo risorse decentrate ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. c) — norma richiamata e confermata dall’art. 79, comma 2, lett. a) del CCNL 16.11.2022.
Con il parere in esame, l’ARAN precisa che i criteri generali per l’attribuzione di tali compensi devono essere definiti nell’ambito della contrattazione collettiva integrativa, in applicazione dell’art. 7, comma 4, lettera g), del CCNL 23 febbraio 2026. .
Per quanto riguarda invece le modalità di rilevazione delle attività effettivamente svolte dal personale, l’Agenzia evidenzia che si tratta di aspetti organizzativi e gestionali rientranti nelle prerogative del datore di lavoro e, pertanto, non disciplinati dal contratto collettivo nazionale.
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Buono pasto in lavoro agile e lavoro da remoto: quando matura e serve rilevare la pausa?
(Parere ARAN n. 37481)
Con il CCNL Funzioni Locali 2022-2024, sottoscritto il 23 febbraio 2026, è stata introdotta per la prima volta una disciplina espressa in materia di buono pasto per le giornate di lavoro svolte in modalità agile.
L’art. 41, comma 3-bis stabilisce, infatti, che ai fini dell’erogazione del buono pasto, le ore di lavoro convenzionali della giornata resa in lavoro agile sono considerate pari alle ore ordinarie che il dipendente avrebbe svolto se avesse prestato servizio in presenza nella medesima giornata.
L’ARAN chiarisce che tale previsione è coerente con la natura stessa del lavoro agile, caratterizzato dall’assenza di una misurazione puntuale dell’orario di lavoro. Per consentire la maturazione del buono pasto, il contratto ha quindi introdotto un criterio convenzionale che equipara la durata della prestazione resa da remoto a quella teoricamente prevista in presenza.
Particolarmente rilevante è il chiarimento fornito in merito alla pausa pranzo. Nel lavoro agile, proprio perché non è previsto il controllo dell’orario di lavoro, non è possibile richiedere alcuna rilevazione della pausa ai fini del riconoscimento del buono pasto. La maturazione del beneficio discende direttamente dall’applicazione del criterio convenzionale previsto dal contratto collettivo.
Diversa è invece la disciplina del lavoro da remoto. In questa modalità organizzativa, infatti, continuano ad applicarsi le medesime regole previste per il lavoro svolto in presenza, sia con riferimento all’orario di lavoro sia con riferimento alle pause. Di conseguenza, ai fini della maturazione del buono pasto, è necessario che la pausa venga regolarmente rilevata attraverso gli strumenti e secondo le modalità stabilite dall’amministrazione.
Il parere dell’ARAN evidenzia quindi una distinzione fondamentale tra le due modalità di svolgimento della prestazione lavorativa: nel lavoro agile il diritto al buono pasto si fonda su un criterio convenzionale e non richiede alcuna registrazione della pausa, mentre nel lavoro da remoto restano applicabili gli ordinari obblighi di rilevazione dell’orario e delle interruzioni della prestazione lavorativa.
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