
Scadenza del 30 settembre 2026 per gli adempimenti richiesti da ANAC in materia di trasparenza
21 Settembre 2026
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21 Settembre 2026Il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 3 settembre 2026 offre indicazioni che vanno ben oltre il caso concreto e che meritano attenzione da parte di Comuni, aziende speciali, società partecipate e, più in generale, di chi gestisce sistemi di videosorveglianza. Il caso riguarda telecamere installate negli spogliatoi di una piscina, orientate verso gli armadietti e utilizzate per prevenire e accertare furti.
La finalità era certamente comprensibile. Ma questo, ci ricorda il Garante, non è sufficiente a rendere lecito un trattamento di dati personali.
Gli spogliatoi sono infatti luoghi nei quali esiste una particolare aspettativa di riservatezza e di tutela dell’intimità e della dignità della persona.
Per questo la videosorveglianza al loro interno è, di regola, eccessivamente invasiva.
La prima indicazione per gli Enti è quindi fondamentale: prima di installare una telecamera bisogna chiedersi se sia davvero necessaria.
Non basta individuare una finalità legittima. Occorre verificare se quella finalità possa essere raggiunta attraverso strumenti meno invasivi. Nel caso esaminato, il Garante osserva che non era stata adeguatamente dimostrata una preventiva valutazione delle alternative, richiamando persino una soluzione molto semplice come l’utilizzo di lucchetti personali. E sottolinea un punto importante: anche la DPIA non può limitarsi ad affermare genericamente che il trattamento è necessario e proporzionato.
È una lezione importante anche per le Amministrazioni Locali: la DPIA non deve diventare un documento compilato per giustificare una decisione già presa. Deve documentare il percorso che conduce a quella decisione.
C’è poi un secondo aspetto particolarmente significativo. L’accordo sindacale ex art. 4 dello Statuto dei lavoratori non sana automaticamente un trattamento sproporzionato.
Il Garante chiarisce che, anche quando siano rispettate le procedure previste dalla disciplina sui controlli a distanza dei lavoratori, rimangono pienamente applicabili i principi GDPR di necessità e proporzionalità. Altro insegnamento operativo riguarda le informative.
Non basta mettere il classico cartello “Area videosorvegliata” all’ingresso generale di un edificio. L’interessato deve poter comprendere prima di entrare nella zona ripresa che sta per accedere a un’area videosorvegliata. Il cartello di primo livello deve inoltre rinviare chiaramente all’informativa completa di secondo livello.
E attenzione anche ai tempi di conservazione.
Le 72 ore non rappresentano una soglia automaticamente lecita.
Il principio è diverso: le immagini devono essere conservate solo per il tempo effettivamente necessario. Quanto più il periodo si prolunga, tanto più deve essere motivata e documentata la necessità della conservazione. Nel caso esaminato, proprio l’assenza di una preventiva valutazione sulla necessità delle 72 ore ha determinato una specifica contestazione.
Per gli Enti locali, quindi, questo provvedimento suggerisce un cambio di prospettiva.
Prima di installare o mantenere una telecamera occorre poter rispondere concretamente ad alcune domande:
Perché serve proprio qui?
Quale rischio specifico intendiamo fronteggiare?
Esistono strumenti meno invasivi?
Che cosa inquadra realmente?
Perché registriamo e non utilizziamo eventualmente la sola visione?
Perché conserviamo le immagini per 24, 48 o 72 ore?
L’interessato è informato prima di entrare nell’area ripresa?
Sono coinvolti anche lavoratori?
La DPIA dimostra davvero necessità e proporzionalità oppure si limita ad affermarle?
Il messaggio che emerge dal provvedimento è molto concreto:
la videosorveglianza non si rende conforme semplicemente installando i cartelli, adottando un regolamento o predisponendo una DPIA.
La conformità nasce prima: dalla progettazione del sistema, dalla scelta delle aree da riprendere, dalla verifica delle alternative, dalla minimizzazione delle immagini raccolte e dalla capacità del titolare di dimostrare perché quella specifica telecamera, in quel luogo e con quelle modalità, sia realmente necessaria.
È questa, probabilmente, l’indicazione più utile per gli Enti:
prima delle telecamere viene l’accountability.
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