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9 Luglio 2025Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite una nota della Ragioneria Generale dello Stato, ha fornito le indicazioni operative per l’attuazione dell’articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 9 maggio 2025). Il provvedimento introduce misure per l’integrazione del trattamento accessorio del personale non dirigente di Regioni, Province, Comuni e Città Metropolitane, con l’obiettivo di favorire una maggiore uniformità nella retribuzione accessoria a livello nazionale.
Il meccanismo è destinato esclusivamente agli enti che, nel 2023, hanno registrato una componente stabile del Fondo risorse decentrate – inclusiva delle somme destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione – inferiore al 48% della spesa complessiva sostenuta per gli stipendi tabellari. Tali enti, a partire dal 2025, potranno incrementare la componente stabile del Fondo, nel rispetto di specifici vincoli finanziari.
La nota ministeriale fornisce un metodo dettagliato per il calcolo del tetto massimo delle risorse incrementali destinabili al Fondo. Il punto di partenza è rappresentato dalla spesa effettiva sostenuta per gli stipendi tabellari nel 2023, calcolata considerando:
- La retribuzione lorda corrisposta da gennaio a marzo 2023 secondo il previgente sistema ordinamentale (ex categorie e posizioni economiche);
- Le nuove tabelle stipendiali in vigore da aprile a dicembre 2023, introdotte dal contratto collettivo nazionale 2019-2021.
La tredicesima mensilità è inclusa nel calcolo tramite i relativi ratei, mentre sono escluse le somme erogate a titolo di Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC), in quanto considerate anticipazioni provvisorie in attesa del nuovo contratto 2022-2024.
Determinato l’ammontare complessivo della spesa per gli stipendi, si calcola il 48% di tale importo: questo valore rappresenta il limite massimo raggiungibile dal Fondo (comprensivo delle spese per incarichi di Elevata Qualificazione). La differenza tra questo tetto massimo e l’attuale valore della componente stabile del Fondo – come certificato dagli organi di revisione – costituisce il margine di incremento consentito.
Una novità significativa riguarda le Unioni di Comuni. I Comuni aderenti a un’Unione possono cedere parte dell’incremento della propria componente stabile del Fondo all’Unione stessa. In tal caso, il Comune dovrà:
- Ridurre in modo contestuale e documentato la propria componente stabile del Fondo, con certificazione dell’organo di revisione;
- Verificare il rispetto dell’invarianza finanziaria complessiva e degli altri vincoli normativi.
Le risorse cedute dovranno inoltre essere sottratte dai valori soglia previsti dall’art. 33 del DL 34/2019 e incideranno negativamente sulla capacità assunzionale dei Comuni cedenti, che dovranno continuare a considerare tali somme all’interno del proprio aggregato di spesa del personale.
Qui il link per scaricare la nota del MEF nota-operativa-accessorio-enti-locali.pdf
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