INFORMATIVA N. 13/2026
27 Aprile 2026
Incentivi Funzioni Tecniche: l’IRAP è a carico dell’Ente
5 Maggio 2026La revisione dell’articolo 187 del Tuel, introdotta dalla legge 199/2026, ha inciso in maniera rilevante sulle modalità con cui gli Enti locali possono impiegare la quota libera dell’avanzo di amministrazione, risultante dal rendiconto approvato.
La novità principale riguarda l’eliminazione del precedente ordine rigido di priorità, lasciando agli enti un margine più ampio per orientare le scelte in funzione delle proprie esigenze di programmazione finanziaria.
Restano comunque fermi due ambiti considerati imprescindibili: la tutela degli equilibri di bilancio e la copertura dei debiti fuori bilancio.
In merito a questo aspetto, la norma rinvia all’articolo 193 del Tuel che impone una verifica annuale, da effettuarsi entro il 31 luglio, sullo stato complessivo del bilancio: il Consiglio comunale deve formalizzare, con apposita deliberazione, la permanenza dell’equilibrio o l’eventuale insorgere di situazioni di criticità.
Questa attestazione non può essere affidata a valutazioni sommarie: deve fondarsi su una relazione tecnica del responsabile finanziario, che documenti in modo puntuale la situazione dei conti. La verifica coinvolge inoltre tutti i responsabili dei servizi, chiamati a esaminare l’andamento della gestione, sia corrente sia prospettica, con riferimento alla competenza, ai residui e alla cassa.
La riforma dell’articolo 187, dunque, non ha alterato il rapporto gerarchico tra salvaguardia degli equilibri e utilizzo dell’avanzo libero: la verifica prevista dall’articolo 193 rimane un passaggio preliminare e imprescindibile rispetto a qualunque destinazione dell’avanzo, che si tratti di investimenti, spese correnti non ripetibili o estinzione di prestiti.
Nel caso in cui si renda necessario ricorrere all’avanzo libero prima della formale salvaguardia, ad esempio per esigenze urgenti, per evitare la perdita di finanziamenti o per rispettare scadenze non prorogabili, l’ente è comunque tenuto a svolgere una valutazione complessiva degli equilibri. Tale analisi deve considerare anche l’andamento degli esercizi precedenti e verificare l’assenza di nuovi elementi di rischio che possano compromettere la stabilità del bilancio.
Nulla vieta, al fine di ottemperare all’analisi e rispettando la procedura, di adottare la delibera di salvaguardia degli equilibri prima del 31 luglio (termine finale di adozione previsto dalla normativa).
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