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5 Maggio 2026La delibera 103/2026/PAR, della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia riveste particolare rilievo sistematico perché interviene a chiarire in modo puntuale e aggiornato il trattamento contabile dell’IRAP sugli incentivi per le funzioni tecniche ex art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023, alla luce delle modifiche introdotte dal correttivo (D. Lgs. n. 209/2024), dei più recenti pareri del MIT e degli orientamenti della Commissione Arconet.
Nel merito, la Corte affronta una questione che da anni ha generato incertezze applicative: se l’IRAP debba incidere sul budget degli incentivi, riducendo la quota spettante al personale, ovvero gravare esclusivamente sull’amministrazione.
Pur richiamando l’orientamento delle Sezioni riunite (Delibera n. 33/2010), la decisione si colloca in modo netto nel nuovo quadro normativo del Codice dei contratti pubblici, valorizzando il dato letterale dell’art. 45, comma 3, che include espressamente tra gli oneri solo quelli previdenziali e assistenziali, ma non l’IRAP.
L’importanza dell’assunto stabilito dalla deliberazione n. 103/2026/PAR non sta soltanto nell’affermazione, che l’IRAP è un onere proprio dell’amministrazione, ma nel chiarimento sistematico delle sue conseguenze contabili e finanziarie.
La Corte ricostruisce, infatti, un filo logico coerente tra disciplina degli incentivi, natura del tributo e principi contabili, evitando letture frammentarie o meramente difensive.
Particolarmente significativo è il principio di tutela dell’integrità dell’incentivo: l’IRAP non può ridurre, né direttamente né indirettamente, le somme destinate al personale. In questo modo viene superata una prassi che, pur riconoscendo formalmente l’IRAP come un costo dell’ente, finiva di fatto per ridurre le somme distribuibili, comprimendo l’80% destinato ai dipendenti o utilizzando impropriamente il 20% destinato ad altre finalità.
Una volta chiarito che l’IRAP non può incidere sull’incentivo, la Corte ha individuato con precisione dove questo onere deve trovare copertura, ovvero:
- l’IRAP non può essere inclusa né nell’80% né nel 20% del 2% destinato agli incentivi;
- tale imposta resta integralmente a carico dell’amministrazione, senza possibilità di compressione dell’incentivo spettante al personale;
la copertura deve avvenire all’interno del quadro economico dell’opera, da trattare come una componente autonoma del costo dell’opera, da prevedere sin dall’origine.
Ciò sicuramente rafforza la logica della programmazione ex ante della spesa. Non si tratta, infatti, di un mero tecnicismo contabile, ma di un cambio di prospettiva: l’IRAP diventa una componente strutturale del costo dell’opera e non una variabile da gestire a valle, quando le risorse sono già vincolate.
La lettura data dalla Corte dei Conti si inserisce in un contesto più ampio, il richiamo, infatti, è agli indirizzi operativi elaborati a livello nazionale ovvero:
- lo schema ITACA del 19 ottobre 2023, secondo cui gli incentivi sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali ma escludono l’IRAP;
- i pareri del MIT n. 2986/2024, n. 3358/2025 e n. 3414/2025, che hanno progressivamente chiarito come l’imposta debba trovare copertura nel quadro economico e non possa essere imputata né alla quota dell’80% né a quella del 20%.
Di particolare interesse è il richiamo alla soluzione del “giro contabile”, proposta dalla Commissione Arconet, che consente di neutralizzare gli effetti distorsivi sul bilancio ordinario e sugli equilibri di finanza pubblica, evitando sia la duplicazione della spesa sia l’indebita riduzione dei compensi incentivanti. In questo passaggio, la Corte, dimostra attenzione non solo al principio giuridico, ma anche alla concreta sostenibilità operativa delle soluzioni proposte, fornendo agli enti uno schema praticabile e coerente con i principi della contabilità armonizzata.
La Corte, infine, individua una netta distinzione rispetto agli incentivi per il recupero dei tributi locali. Si esclude l’estensione analogica dei principi affermati, agli incentivi per il recupero dell’evasione IMU e TARI ex art. 1, comma 1091, della legge n. 145/2018.
In questo caso, il legislatore ha espressamente previsto uno stanziamento onnicomprensivo, al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP, sicché l’imposta deve trovare copertura all’interno del limite del 5% del maggior gettito accertato.
Il confronto con la disciplina IMU/TARI chiarisce che non esiste un modello unico di incentivo e che ogni istituto va letto nella propria specificità normativa. Questo evita analogie forzate che possono alimentare ulteriori confusioni.
In conclusione, la deliberazione n. 103/2026, in questa prospettiva, assume il valore di indirizzo interpretativo: richiama, infatti, le amministrazioni a una maggiore responsabilità nella costruzione del quadro economico e nella gestione degli incentivi, rafforzando la coerenza tra norma, contabilità e finalità premiale, rappresentando un importante punto di sintesi tra evoluzione normativa, indirizzi ministeriali e principi contabili.
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