
Rendiconto del bilancio e Valutazione della performance
29 Aprile 2025Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha espresso chiarimenti in merito alla validità dei provvedimenti di risoluzione unilaterale di cui all’articolo 72, comma 11 del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n.112, adottati dalle Amministrazioni nel corso del 2024 (nel rispetto dei 6 mesi di preavviso) nei confronti di quei dipendenti che hanno maturato entro il 31/12/2024 il requisito contributivo di 41 anni e 10 mesi per le donne e di 42 anni e 10 mesi per gli uomini, nonché nei confronti di coloro che li matureranno nei primi mesi del 2025.
In particolare, si chiede se, alla luce dell’abrogazione del citato articolo 72, comma 11, del Decreto-Legge n.112 del 2008, disposta ai sensi dell’articolo 1, comma 164, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, i predetti provvedimenti siano da considerarsi validi.
Al riguardo, si è innanzitutto confermata la validità dei provvedimenti di cessazione del servizio già adottati dalle amministrazioni per i dipendenti che hanno maturato il diritto alla pensione alla data del 31 dicembre 2024, cioè in presenza del previgente limite ordinamentale di 65 anni di età.
Di contro, non possono essere considerati coerenti con il quadro di riferimento sopra illustrato quei provvedimenti adottati entro il 31 dicembre 2024 – ai sensi del combinato disposto dell’articolo 24, comma 4, del Decreto-Legge n.201 del 2011 e dell’articolo 2, comma 5, del Decreto-Legge n.101 del 2013 – nei confronti di colore che, alla fata del 31/12/2024 non avendo ancora raggiunto il previgente limite ordinamentale dei 65 anni di età, i quali, dunque, dovranno rimanere in servizio fino al raggiungimento della nuova soglia anagrafica introdotta dall’articolo 1, comma 162, della Legge n. 207 del 2024, fatta salva la possibilità di rassegnare dimissioni volontarie.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, considerata l’irretroattività dell’abrogazione disposta dall’articolo 1, comma 164, della Legge n.207 del 2024 – la quale non può, dunque, incidere su provvedimenti adottati entro il 31 dicembre 2024, in forza della normativa vigente all’epoca – e tenuto conto della natura discrezionale e facoltativa di tale strumento, non si ravvisano motivazioni giuridiche, scaturenti direttamente dall’entrata in vigore della predetta disposizione legislativa sopravvenuta, tali da pregiudicare la validità e l’efficacia dei provvedimenti risolutori già assunti.
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