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26 Novembre 2025Segnaliamo e analizziamo l’argomento recentemente trattato dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la Deliberazione n. 368/2025/PAR del 12 novembre 2025, ovvero la ricostituzione del fondo per lo straordinario, affrontando il quesito posto dal Comune di Cura Carpignano che, nell’anno 2015, aveva azzerato tale fondo senza riversare le relative risorse nel Fondo risorse decentrate (come previsto in particolare dall’ Art. 67 c. 2 lett. g) CCNL 2018 e in precedenza dall’Art. 14 comma 3 CCNL 1.4.1999).
La pronuncia della Sezione delle Autonomie n. 5/SEZAUT/2019/QMIG ha evidenziato come il fondo per il lavoro straordinario rientri “nel vincolo di spesa in senso puramente “figurativo”, in quanto componente del salario accessorio” ma sfugga a una dinamica espansiva, in ragione dei limiti contrattuali di seguito evidenziati, ai quali risulta sottoposto.
Con riferimento alla disciplina del fondo in questione, va considerato, in primo luogo, che la disciplina del fondo in questione si rinviene nell’art. 14, comma 1, del CCNL 1° aprile 1999 del comparto Regioni-Autonomie locali – ancora attualmente vigente in quanto richiamato dall’art. 32 del contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto Funzioni locali 2019-2021.
Quanto alle possibilità di incremento delle risorse destinate al compenso del lavoro straordinario, il secondo comma dell’art. 14 del CCNL del 1° aprile 1999 ha inoltre disposto che “le risorse di cui al comma 1 possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività, ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali”. In altri termini, come chiarito dalla Sezione delle Autonomie, “agli enti è stata attribuita unicamente la facoltà di deciderne eventuali variazioni in diminuzione oppure eventuali integrazioni, in via eccezionale e temporanea, con le risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge “connesse alla tutela di particolari attività, ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali”. La scelta di escluderne ogni facoltà di incremento autonomo (in via ordinaria o straordinaria) per far fronte alle particolari esigenze degli enti, appare in linea con la volontà delle parti contraenti di ridurre progressivamente le risorse utilizzabili per il pagamento degli straordinari e di valorizzare le altre forme di trattamento accessorio (poi confluite nei fondi unici) legate a responsabilità, efficienza e risultati conseguiti” (delibera n. 5/SEZAUT/2019/QMIG).
La corte precisa che il portato dell’art. 14 del CCNL del 1° aprile 1999 risulta compiutamente illustrato nel parere dell’ARAN RAL n. 1816 del 2016 che riportiamo qui sotto.
Il medesimo RAL 1816 – attraverso il quale l’ARAN rendeva la propria interpretazione del contratto collettivo, in base alle proprie competenze – si pronunciava favorevolmente in merito alla possibilità di ricostituzione del fondo per il lavoro straordinario, a seguito dell’azzeramento del medesimo, avvenuto prima del 2010 sulla base di una scelta discrezionale dell’ente interessato. Indicava, quali condizioni per la ricostituzione, che l’ente avesse, all’epoca, quantificato il fondo in conformità alla disciplina contrattuale, che sussistesse effettivamente, con riguardo alle risorse per il lavoro straordinario, un’economia di spesa a seguito dell’azzeramento del fondo, e che fossero venute meno “quelle particolari necessità finanziarie che nel tempo hanno giustificato l’azzeramento del fondo”.
La Corte dei conti della Lombardia conclude in tal modo il parere: “sussistendo le ragioni eccezionali legittimanti il ricorso al lavoro straordinario, l’Ente può procedere alla ricostituzione del relativo fondo, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla contrattazione collettiva e dalle norme di contenimento della finanza pubblica, incluso l’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017”
Segnaliamo infine che l’ipotesi di CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritta il 3 novembre 2025 introduce per la prima volta una novità sulla materia del fondo straordinario:
Art. 7 Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie comma 4 lettera al) destinazione di ulteriori risorse finanziarie alla corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario, in aggiunta a quelle già previste ai sensi dell’art. 14 del CCNL 1.4.1999, nel rispetto del limite di cui all’art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017, senza che ciò comporti, per gli enti con dirigenza, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all’art. 79 del CCNL 16.11.2022; per gli enti senza la dirigenza si rinvia alla disciplina di cui all’art. 20 comma 1 lett. b) (Disposizioni particolari per enti senza la dirigenza);
Art. 20 Disposizioni particolari per enti senza la dirigenza comma 1 lett. b) gli enti possono destinare ulteriori risorse finanziarie alla corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario, in aggiunta a quelle già previste ai sensi dell’art. 14 del CCNL 1/4/1999, nel rispetto del limite di cui all’art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017, previa contrattazione integrativa, ove l’incremento determini una riduzione del Fondo risorse decentrate;
RAL_1816_Orientamenti Applicativi
Un ente, prima del 2010, sulla base di una propria autonoma decisione, ha azzerato il fondo per il lavoro straordinario. È possibile ricostruire, ora, il suddetto fondo per poter fronteggiare situazioni di lavoro eccezionale?
In relazione a tale problematica, si ritiene, preliminarmente, necessario evidenziare che, per l’erogazione dei compensi per il lavoro straordinario, l’art.14 del CCNL dell’1.4.1999, tuttora vigente, prevede un sistema di finanziamento quantificazione delle risorse a tal fine necessarie del tutto autonomo e distinto rispetto a quello previsto per il finanziamento delle altre voci del trattamento accessorio del personale, di cui all’art.15 del medesimo CCNL dell’1.4.1995 e successive modificazioni ed integrazioni.
La disciplina dell’art.14 del CCNL dell’1.4.1999 può così riassumersi:
- a) gli oneri per il pagamento di compensi per lavoro straordinario devono avere copertura solo ed esclusivamente nelle specifiche risorse derivanti dall’applicazione delle previsioni di tale clausola contrattuale;
- b) le risorse destinate al lavoro straordinario, a far data dal 1999, sono state quantificate in misura fissa, nel senso che le stesse, presso ciascun ente, non possono essere superiori a quelle destinate a tale finalità nel 1998;
- c) a far data dal 31.12.1999, le risorse, quantificate ai sensi della precedente lett.b), dovevano essere ridotte nella misura del 3% (art. 14, comma 4, del CCNL dell’1.4.1999); tale riduzione è stata prevista come “una tantum”, nel senso che doveva essere effettuata una volta sola e con riferimento all’anno 1999;
- d) pertanto, a far data dal 31.12.1999, per ciascun anno, le risorse destinate al lavoro straordinario possono essere solo quelle derivanti dall’applicazione del sistema di calcolo delle precedenti lett. b) e c);
- e) le suddette risorse possono essere incrementate solo con quelle che specifiche disposizioni di legge destinano al lavoro straordinario in presenza di consultazioni elettorali o per fronteggiare eventi eccezionali, secondo le indicazioni dell’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999;
- f) le risorse per lavoro straordinario, come quantificate nel rispetto delle regole su esposte, possono essere utilizzate solo nell’anno di riferimento;
Alla luce di tale ricostruzione deve essere valutata la particolare fattispecie prospettata:
1) per soddisfare le proprie esigenze organizzative e funzionali, data la peculiarità della situazione determinatasi, l’ente potrebbe, eventualmente ed in via del tutto eccezionale, innanzitutto prendere atto, espressamente e formalmente, dell’operazione di avvenuto azzeramento del fondo per lavoro straordinario nel corso degli anni, evidenziando anche le motivazioni che ne sono state alla base e nel presupposto che le stesse abbiano dato luogo ad una economia di bilancio;
2) pertanto, se le risorse finanziarie originariamente già destinate al lavoro straordinario, quantificate nel rispetto della disciplina sopra richiamata, a seguito dell’azzeramento, non sono state in alcun modo trasferite tra quelle generali destinate al finanziamento della contrattazione integrativa (art.15 del CCNL dell’1.4.1999) oppure utilizzate o comunque destinate all’erogazione di compensi al personale, ma hanno rappresentato solo ed effettivamente un’economia di spesa, si ritiene che, sempre in via eccezionale, l’ente, possa, ora (anno 2015) per allora, ricostituire integralmente il fondo per il lavoro straordinario, nell’ammontare che aveva nel 1999 e sempre che lo stesso all’epoca sia stato quantificato nel rispetto della disciplina contrattuale sopra richiamata;
3) è evidente che una tale opzione sarà possibile solo ove siano venute meno quelle particolari necessità finanziarie che nel tempo hanno giustificato l’azzeramento del fondo e, comunque, sempre nel rispetto dei vigenti vincoli legislativi in materia di patto di stabilità e di obblighi di contenimento della spesa di personale;
4) è evidente altresì che, ove opportuno in relazione alle vicende intervenute in ordine alla consistenza del fondo del lavoro straordinario successivamente al 1999, l’ente, ai fini della ricostruzione, farà riferimento alla consistenza del fondo al momento del suo effettivo totale azzeramento.
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