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11 Febbraio 2025Dietro richiesta di un Comune l’ufficio Relazioni Sindacali della Funzione Pubblica (qui il parere) ha fornito chiarimenti su come applicare il criterio della “quota limitata” nelle progressioni economiche, quando il 50% dei beneficiari non dia un risulta intero ma un numero “con la virgola”. La Funzione Pubblica ha ribadito che la “quota limitata” si riferisce a una porzione non maggioritaria dei dipendenti, ossia non superiore al 50% dei potenziali beneficiari, come stabilito dall’art. 23 del D. Lgs. 150/2009. Di conseguenza, venendo all’esempio numerico posto dal Comune, in una platea di tre unità, l’approssimazione all’unità superiore (da 1,5 a 2) porterebbe a una quota maggioritaria, violando così il principio selettivo della norma. Quindi in tal caso l’ente può attribuire un solo passaggio! Questo orientamento conferma quanto già espresso in passato dalle Corti dei Conti, dalla Ragioneria Generale dello Stato e da ARAN sul tema dell’attribuzione dei “differenziali stipendiali” ad una “quota limitata” nel rispetto delle risorse disponibili e delle procedure selettive previste.
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