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6 Ottobre 2026Il chiarimento ARAN impone la rideterminazione dei differenziali stipendiali legati alle vecchie progressioni economiche orizzontali, con effetti dal 2024 e riflessi anche sul Fondo risorse decentrate
Con l’orientamento applicativo n. 37607 del 30 giugno 2026, ARAN ha fornito un importante chiarimento sugli effetti degli incrementi stipendiali previsti dal CCNL Funzioni Locali 2022-2024, sottoscritto il 23 febbraio 2026, sui differenziali stipendiali riconosciuti al personale in occasione del passaggio al nuovo sistema di classificazione professionale.
L’intervento riguarda in particolare il differenziale stipendiale iniziale disciplinato dall’art. 78, comma 3, lettera b), del CCNL 16 novembre 2022, vale a dire quello attribuito dal 1° aprile 2023 ai dipendenti che, nel precedente ordinamento professionale, erano titolari di progressioni economiche orizzontali (PEO).
Perché occorre ricalcolare le PEO storiche
Il CCNL del 23 febbraio 2026 ha rideterminato, con effetto retroattivo, gli stipendi tabellari del personale del comparto Funzioni Locali. A differenza di quanto avvenuto nei precedenti rinnovi contrattuali, le parti non hanno previsto in modo espresso il finanziamento di tale incremento all’interno del Fondo risorse decentrate, come invece accaduto con l’art. 79, comma 1, lettera d), del CCNL 2022 e con l’art. 67, comma 2, lettera b), del CCNL 2018.
Si ritiene tuttavia che tali risorse, derivando direttamente dal rinnovo contrattuale, non debbano essere assoggettate al limite previsto dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, in continuità con quanto già avvenuto nei precedenti rinnovi.
Per gli anni 2022 e 2023 gli aumenti contrattuali corrispondono agli importi dell’Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) già erogata ai dipendenti. L’IVC, inizialmente riconosciuta come anticipazione dei benefici economici del rinnovo, assume quindi retroattivamente la natura di stipendio tabellare a tutti gli effetti.
Alla luce di tale ricostruzione, ARAN chiarisce che gli enti devono procedere alla rideterminazione dei differenziali stipendiali derivanti dalle progressioni economiche maturate nel precedente sistema di classificazione. Il nuovo importo deve essere riconosciuto con la stessa decorrenza giuridica del 1° aprile 2023, ma con effetti economici a partire dal 1° gennaio 2024. Non risultano infatti dovuti arretrati per gli anni 2022 e 2023, mentre dovranno essere corrisposti gli arretrati relativi agli anni 2024, 2025 e 2026 fino al mese in cui verrà effettuato l’adeguamento.
In sostanza, cambiano gli importi delle cosiddette “PEO storiche” ancora in godimento, poiché il loro valore è determinato dalla differenza tra il trattamento economico maturato nella precedente posizione economica e il nuovo stipendio tabellare dell’Area di inquadramento.
L’esempio illustrato da ARAN
Per chiarire gli effetti concreti della rideterminazione, ARAN propone il caso di un dipendente precedentemente inquadrato nella categoria C5.
Applicando i valori stipendiali previsti dal CCNL del 16 novembre 2022, il differenziale stipendiale iniziale era stato determinato in 216,41 euro mensili.
A seguito della revisione degli stipendi tabellari operata dal CCNL 2022-2024 del 23 febbraio 2026, il medesimo differenziale passa a 217,50 euro mensili, con un incremento pari a 1,09 euro al mese.
La variazione è determinata dalla diversa misura dell’Indennità di Vacanza Contrattuale attribuita alle precedenti posizioni economiche. Nell’esempio riportato da ARAN, l’IVC riferita alla posizione C5 ammontava a 10 euro mensili, mentre quella della posizione C1 era pari a 8,91 euro mensili.
Lo stesso principio dovrà essere applicato a tutte le posizioni economiche storiche ancora presenti nell’ente.
Gli effetti sul Fondo risorse decentrate
Il chiarimento ARAN assume particolare rilevanza anche per la gestione del Fondo risorse decentrate.
Il maggiore valore dei differenziali stipendiali rideterminati deve infatti essere finanziato attraverso il Fondo. Tuttavia, il medesimo importo deve essere contestualmente inserito anche tra le risorse in entrata, in applicazione dell’art. 79, comma 1, lettera d), del CCNL 16 novembre 2022.
Ne consegue che l’adeguamento dei differenziali non determina una riduzione delle risorse effettivamente disponibili per il finanziamento degli altri istituti contrattuali, a condizione che vengano correttamente aggiornate sia la parte di alimentazione del Fondo sia la quota destinata agli utilizzi.
Il messaggio di ARAN è quindi chiaro: il ricalcolo delle PEO storiche costituisce un adempimento obbligatorio per gli enti e richiede un conseguente aggiornamento della gestione del Fondo, senza però produrre effetti penalizzanti sulle risorse disponibili per la contrattazione decentrata.
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