
Dichiarazione di Accessibilità 2025 e relativi Obblighi di Pubblicazione
22 Settembre 2025Ci concentriamo su un recente parere dell’ARAN (Id: 35345) riguardante l’interpretazione dell’art. 13, comma 6, del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022, relativo al termine ultimo per effettuare le progressioni tra le Aree in deroga al titolo di studio. E’ possibile reperire la risposta su questo link: https://www.aranagenzia.it/orient-applicativi/ai-fini-del-rispetto-della-disposizione-contenuta-allart-13-comma-6-del-ccnl-funzioni-locali-del-16-11-2022-relativa-al-temine-del-31-dicembre-2025-entro-il-quale-e-possibile-effettua/
Il quesito posto all’ARAN riguardava la corretta interpretazione del termine del 31 dicembre 2025, stabilito dall’art. 13, comma 6, del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022, per le progressioni tra le Aree di natura valutativa in deroga al titolo di studio. In particolare, si chiedeva se, ai fini del rispetto di tale termine, fosse necessario completare l’intera procedura di progressione entro il 31 dicembre 2025.
La risposta dell’ARAN è stata chiara: ai fini del rispetto del termine indicato all’art. 13, comma 6, del CCNL 16.11.2022, è sufficiente aver indetto la procedura, con pubblicazione del relativo avviso, entro tale termine – ossia entro il 31.12.2025.
Il parere dell’ARAN fornisce un’interpretazione flessibile e pragmatica dell’art. 13, comma 6, del CCNL Funzioni Locali. L’Agenzia riconosce le difficoltà operative che gli enti locali potrebbero incontrare nel completare l’intera procedura di progressione tra le Aree entro il termine del 31 dicembre 2025. L’interpretazione dell’ARAN si basa sul principio che l’intento del legislatore contrattuale era quello di fissare un termine ultimo per l’avvio delle procedure di progressione tra le Aree in deroga al titolo di studio, e non necessariamente per la loro conclusione.
Ulteriore parere ARAN n. 35351 riguarda l’ incarico di Elevata Qualificazione (EQ) per i casi di personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, compreso il caso dell’utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni. Il parere fornisce chiarimenti importanti sulla determinazione delle retribuzioni di posizione e di risultato in questi casi, offrendo flessibilità e opportunità di valorizzazione della prestazione lavorativa. Il parere è reperibile al seguente link https://www.aranagenzia.it/orient-applicativi/nei-casi-di-utilizzo-temporaneo-e-a-tempo-parziale-di-un-dipendete-incaricato-di-eq-presso-un-altro-ente-quale-tipo-di-incentivo-puo-essere-riconosciuto-al-dipendente-interessato/
Il parere ARAN in oggetto affronta una questione di notevole rilevanza per gli enti locali: la gestione economica dei dipendenti con incarico di EQ che prestano servizio, a tempo parziale, presso un altro ente. La risposta fornita dall’ARAN si concentra sulla retribuzione di posizione e di risultato, delineando un quadro che mira a bilanciare le esigenze di entrambi gli enti coinvolti e a riconoscere adeguatamente la professionalità del dipendente al fine di una sua corretta incentivazione economica.
L’elemento più significativo del parere risiede nella flessibilità introdotta nella determinazione della retribuzione di posizione. L’ARAN chiarisce che, in caso di utilizzo a tempo parziale presso un altro ente, l’ente di provenienza e l’ente utilizzatore non sono tenuti a ridurre la retribuzione di posizione in modo strettamente proporzionale alla riduzione oraria della prestazione. Questa apertura consente agli enti di valutare le responsabilità effettivamente assegnate al dipendente e di modulare la retribuzione di conseguenza. In altre parole, se un dipendente, pur lavorando a tempo parziale, continua a svolgere compiti di elevata responsabilità, l’ente può decidere di ridurre la retribuzione di posizione in misura inferiore rispetto alla riduzione oraria. Queste le implicazioni per i due Enti coinvolti:
Ente di Provenienza: Continua a corrispondere la retribuzione di posizione e di risultato, tenendo conto della riduzione della prestazione lavorativa. La novità è che la riduzione non deve essere strettamente proporzionale, permettendo una valutazione più accurata delle responsabilità residue.
Ente Utilizzatore: Corrisponde la retribuzione di posizione e di risultato in base ai propri criteri, considerando la riduzione della prestazione. Inoltre, può riconoscere una maggiorazione della retribuzione di posizione fino al 30%, anche superando il limite di 18.000 euro annui, per compensare la maggiore gravosità derivante dalla prestazione in sedi diverse.
L’ARAN fornisce un esempio che chiarisce l’applicazione pratica dei principi enunciati:
ENTE A (di appartenenza): incarico di EQ pesato originariamente a 18 mila euro. A seguito del convenzionamento per 18 ore settimanale presso l’ente B, l’Ente anziché ridurgli la posizione di un 50%, motivando gliela riduce di soli 8 mila euro (anziché di 9), in modo quindi non strettamente proporzionale, continuando a corrispondergli 10 mila euro di posizione annua.
ENTE B (utilizzatore): incarico di EQ su una posizione pesata 16 mila euro. In relazione alle responsabilità assegnate, anziché ridurre la posizione del 50%, gliela riduce di 7 mila euro. Con la possibilità di riconoscergli anche una maggiorazione fino al 30% (opzionale) dell’importo di posizione riconosciuto, anche in eccedenza al limite contrattuale dei 18 mila euro.
Pertanto, nel caso di specie l’incaricato di EQ utilizzato a tempo parziale per il 50% anche da altro ente potrà percepire, a titolo di retribuzione di posizione:
dall’Ente A = 10.000 €
dall’Ente B = 9.000 + 2.700 (30 %) = 11.700€
tot. 21.700 > 18.000 €
Il parere ARAN conferma che il dipendente ha diritto a percepire la retribuzione di risultato da entrambi gli enti, in base ai criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa.
La novità, rispetto al precedente CCNL del 21.5.2018 art. 17 c.6 che prevedeva “con riproporzionamento in base alla ridotta prestazione lavorativa” è che questo obbligava ad una riduzione della posizione in funzione “matematica” in proporzione alle ore svolte (si veda il parere rilasciato da ARAN Id: 29850), è stato il passaggio inserito all’art. 23 c.5 CCNL 16.11.2022 che ha stabilito letteralmente “tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa”. Questa diversa frase riportata nel CCNL ha portato, e porterà, quindi ad incentivare tali forme di lavoro
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