
Accrual: come cambia il fondo contenzioso
19 Ottobre 2026
Il referto del controllo di gestione – istruzioni per l’uso
19 Ottobre 2026Negli ultimi giorni l’ARAN è intervenuta su alcuni temi di particolare interesse per gli enti locali, fornendo indicazioni operative che impattano sia sulla gestione degli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ) sia sulla costituzione del Fondo delle risorse decentrate. I chiarimenti riguardano il trattamento economico del personale part-time titolare di incarico EQ, la gestione del Fondo 2026 negli enti in dissesto e la decorrenza delle nuove regole previste dal CCNL Funzioni Locali 2025-2027.
EQ e part-time al 50%: obbligatorio il riproporzionamento della retribuzione di posizione
Il chiarimento fornito dall’Aran con il parere ID 39101 esclude la possibilità di derogare al riproporzionamento della retribuzione di posizione, anche qualora il dipendente abbia conseguito valutazioni positive negli anni precedenti.
Tuttavia, precisa che occorre distinguere tra retribuzione di posizione e retribuzione di risultato. La prima è determinata in funzione della complessità dell’incarico e delle responsabilità connesse e deve essere riproporzionata in base all’orario di lavoro, la seconda, invece, è collegata al raggiungimento degli obiettivi e alla valutazione della performance individuale come indicato dal CCNL Comparto Funzioni Locali 2022-2024, sottoscritto il 23 febbraio 2026, artt. 16 (Retribuzione di posizione e di risultato), art.19, comma 7 (Disposizioni particolari sugli incarichi di EQ negli enti privi di dirigenza) e art. 55, comma 11 (Trattamento economico e normativo del personale a tempo parziale).
In sintesi: per gli incarichi di EQ conferiti a personale in part-time al 50%, la retribuzione di posizione deve essere ridotta proporzionalmente all’orario di lavoro. Le valutazioni positive del dipendente non consentono di derogare a tale obbligo, mentre per la retribuzione di risultato possono trovare applicazione criteri differenti, nel rispetto delle disposizioni contrattuali e della disciplina integrativa.
Fondo risorse decentrate 2026: incrementi contrattuali ammessi anche per i Comuni in dissesto
(ARAN, parere n. 39114)
Lo stato di dissesto finanziario non preclude l’inserimento nella parte stabile del Fondo degli incrementi contrattuali previsti all’art. 58, comma 1, del CCNL del 23 febbraio 2026, il quale dispone un incremento della parte stabile del Fondo pari allo 0,14% del monte salari 2021 del personale destinatario del contratto, a decorrere dal 1° gennaio 2024. È quanto chiarisce l’ARAN con il parere Id 39114.
Tale orientamento si fonda sulla formulazione dell’art. 79, comma 4, del CCNL 16 novembre 2022 il quale prevede anche per gli enti in dissesto di alimentare il Fondo con le risorse contrattualmente qualificate come stabili, e sulla natura espressamente stabile degli incrementi disposti dell’art.58 c.1 del nuovo CCNL 23.2.2026.
Trattandosi dunque di risorse espressamente individuate dal CCNL 23.2.2026 come stabili, il loro inserimento nel Fondo non dipende da una scelta discrezionale dell’ente, ma discende dalla disciplina contrattuale. Ne consegue che lo stato di dissesto non determina, di per sé, una preclusione all’inserimento di tali risorse nella parte stabile del Fondo. Quanto alle annualità pregresse, l’ARAN chiarisce che le quote di competenza degli anni 2024 e 2025 possono essere inserite, anche in caso di dissesto, nella parte variabile del Fondo 2026 e quindi una “tantum”.
In sintesi: Per gli enti in dissesto, in sede di costituzione del Fondo 2026 sarà possibile iscrivere nella parte stabile gli incrementi dell’art. 58, comma 1, e, nella parte variabile, le quote relative al 2024 e al 2025, secondo quanto previsto dall’art. 59, comma 1, del nuovo contratto.
Fondo risorse decentrate: le nuove regole si applicheranno dal 2027
La riforma strutturale delle modalità di costituzione e alimentazione del Fondo per le risorse decentrate per il personale non dirigenziale prevista nell’Ipotesi di CCNL Funzioni Locali 2025-2027, sottoscritta il 21 luglio 2026, entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2027. L’articolo 37, dispone infatti che gli effetti si produrranno esclusivamente sulla costituzione del Fondo dell’anno 2027 – Art.37 comma 1. “A decorrere dalla costituzione del fondo relativa all’anno 2027, il Fondo risorse decentrate è disciplinato con le modalità di cui al presente articolo…”.
Il Fondo relativo all’annualità 2026 resta disciplinato dalle regole attuali (previste dal CCNL 23.2.2026) e continua a seguire la disciplina vigente. Non subirà pertanto alcuna variazione quando sarà sottoscritto definitivamente il CCNL 2025-2027.
Ovviamente il nuovo CCNL 2025-2027 aumenterà la parte tabellare a valere dal 1.1.2025.
Richiedi un appuntamento e un preventivo per il tuo Ente a info@dasein.it o chiamaci allo 011 2404211.
Condividi la notizia su:
Related posts








