
Gestione associata: la funzione si sposta, la responsabilità contabile no
19 Ottobre 2026
ARAN: chiarimenti da tenere presenti tra EQ, Fondo 2026 e nuove regole dal 2027
19 Ottobre 2026La Corte dei conti torna a occuparsi del fondo rischi contenzioso, ricordando che la sua corretta quantificazione è uno dei presìdi essenziali per la tenuta degli equilibri di bilancio.
La Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, con deliberazione 151/2026/PRSE, evidenzia come non basti stilare l’elenco delle cause in corso, ma occorra necessariamente stimare, causa per causa, quanto sia probabile perdere e quale impatto economico ne deriverebbe, motivando la valutazione. Solo così si evitano due errori opposti: sottostimare il rischio, con il pericolo di generare debiti fuori bilancio, oppure sovrastimarlo, bloccando risorse che potrebbero essere spese.
Il tema acquista ancora più peso con l’avvicinarsi della contabilità economico-patrimoniale Accrual. Oggi, nella contabilità finanziaria, il fondo contenzioso viene stanziato in competenza e accantonato nel risultato di amministrazione secondo un criterio di prudenza, quando la soccombenza è significativamente probabile e tenendo conto degli orientamenti della stessa Corte. Con la riforma, l’ITAS 13 impone invece una verifica in tre passaggi:
- esiste un’obbligazione attuale che nasce da un evento passato vincolante?
- è probabile che l’ente debba impiegare risorse per adempierla?
- l’importo può essere stimato in modo attendibile?
Se la risposta è affermativa su tutti e tre i punti, il fondo va iscritto come passività nello stato patrimoniale e l’accantonamento diventa il relativo costo nel conto economico.
È questo il vero cambio di prospettiva: il rischio va graduato. Un esborso probabile richiede l’iscrizione del fondo; uno soltanto possibile non genera una passività ma va descritto in nota integrativa; un rischio remoto non richiede alcuna informativa. Classificare correttamente ogni controversia diventa quindi indispensabile per separare le passività da rilevare da quelle soltanto potenziali.
Più rigore anche nella quantificazione. L’importo deve corrispondere alla miglior stima di quanto servirebbe, alla data di chiusura, per estinguere l’obbligazione, considerando le informazioni disponibili e i margini di incertezza. A ogni chiusura, i fondi vanno rivisti e adeguati, o eliminati, in funzione di come evolve il rischio. La nota integrativa dovrà inoltre dare conto di valori iniziali e finali, incrementi, utilizzi e storni, oltre che della natura dell’obbligazione, delle tempistiche previste e delle principali incertezze.
In sintesi, l’Accrual rende strutturale ciò che la Corte già chiede: una gestione del contenzioso fondata sul dialogo costante tra ufficio legale, servizio finanziario e uffici amministrativi, in modo che rilevazione, valutazione e informativa secondo l’ITAS 13 poggino su elementi documentati e affidabili.
Richiedi un appuntamento e un preventivo per il tuo Ente a info@dasein.it o chiamaci allo 011 2404211.
Condividi la notizia su:
Related posts








