
Trasparenza: adempimenti Piano triennale per l’informatica e la comunicazione per Quaderno ANCI
12 Maggio 2025Per rispondere a un tale quesito il punto di partenza è quanto viene affermato nel Provvedimento dell’Autorità Garante a carattere generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010, provvedimento ancora oggi efficace e applicabile, ove si dice in modo chiaro che non si possono effettuare riprese “orientando la telecamera sul badge”.
In particolare, il Provvedimento afferma che “Nelle attività di sorveglianza occorre rispettare il divieto di controllo a distanza dell’attività lavorativa, pertanto è vietata l’installazione di apparecchiature specificatamente preordinate alla predetta finalità” e che “non devono quindi essere effettuate riprese al fine di verificare l’osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell’orario di lavoro e la correttezza nell’esecuzione della prestazione lavorativa”.
A seguito del Provvedimento del 2010, è stato modificato l’art.4 dello Statuto dei lavoratori, nella parte in cui si diceva che “È vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori”.
La nuova disposizione non ha esplicita più alcun divieto di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori limitando però tale controllo per specifici vincoli di finalità rispetto all’impiego degli impianti audiovisivi e degli altri strumenti, da cui possa derivare anche una possibilità di controllo a distanza dei lavoratori.
Si legge infatti che “Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale […]”.
Ci si può chiedere quindi se, con tale situazione che pare aver allargato le maglie di un possibile controllo, fermo restando il rispetto delle garanzie procedurali (accordo collettivo con i sindacati o, in subordine, autorizzazione dell’Ispettorato), possa essere consentito quanto era stato totalmente negato dal Provvedimento sopraindicato.
La risposta pare comunque essere un no netto, anche in considerazione che il Garante chiede sempre il rispetto del principio di minimizzazione nonché con il principio di correttezza verso gli interessati (art. 5, par. 1, lett. a) e c) del GDPR), principi che potrebbero essere lesi con un controllo indiscriminato fornito con il posizionamento di una telecamera, con conseguente pregiudizio della dignità del personale dipendente.
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