
FCDE: prime valutazioni sul nuovo calcolo accelerato
9 Febbraio 2026
Contabilità economico patrimoniale: modifica modulo patrimoniale a decorrere dal 2026
9 Febbraio 2026La rinegoziazione dei mutui avviata dalla circolare Cassa deposito e prestiti (Cdp) n. 1310/2025 è alle porte e darà, ad oltre 5.000 enti locali, la facoltà di rinegoziare mutui per quasi 22 miliardi di euro. L’opportunità per i bilanci degli Enti Locali è interessante anche in connessione alle previsioni della legge 199/2025 – Legge di Bilancio 2026, che all’ articolo 1, commi 678-679 ha prorogato al 2026 la possibilità di rinegoziazione con delibera dell’organo esecutivo (Giunta) , anche durante l’esercizio provvisorio ed ha reso possibile fino al 2028 l’utilizzo senza vincoli di destinazione delle risorse derivanti da rinegoziazioni dei mutui e riacquisto di obbligazioni, incluse le operazioni di sospensione della quota capitale. In attesa dell’apertura sul portale www.cdp.it dell’applicativo per le adesioni, atteso nella fase iniziale del 2026 e che normalmente ha una durata limitata, è opportuno che ogni ente valuti preliminarmente, sulla base delle proprie necessità e programmi, se orientarsi o meno verso questa possibilità.
Tale analisi potrà essere condotta scaricando, dal portale “Enti Locali e PA” di Cdp, l’elenco dei mutui con ammortamento in corso a carico dell’ente ed escludere dai calcoli le posizioni che non saranno rinegoziabili, ossia quelle con debito residuo sotto € 10.000 e/o con prossima fine dell’ammortamento (fra il 2026 ed il 2033). Il risparmio di spesa che l’Ente potrà ottenere dalla rinegoziazione, che riguarderà la quota capitale delle attuali rate 2026 e 2027, è già oggi stimabile: il versamento sarà pari al 3% all’anno del capitale residuo al 1.1.2026.
Al contrario, per quanto riguarda la quota interessi, l’eventuale riduzione del tasso di ammortamento sarà controbilanciata nel nuovo piano dal maggior capitale che residuerà dopo ogni rata rispetto al mutuo originario. Un passaggio che preoccupa è quello di valutare il rispetto del principio dell’equivalenza finanziaria previsto dalla normativa.
È sottinteso che l’ente non avrà bisogno di verificare l’equivalenza finanziaria, prevista dalle norme nazionali, rispetto ai flussi finanziari pre e post rinegoziazione in quanto sarà (come in passato) la stessa Cdp a determinare il tasso di interesse fisso post-rinegoziazione, in funzione della scadenza dei prestiti, assicurando l’uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso del mutuo originario e del mutuo rinegoziato sulla base dei fattori di sconto utilizzati per la determinazione delle condizioni di prestito applicate dalla Cdp agli enti locali.
A differenza delle precedenti iniziative, i mutui rinegoziati manterranno invariata l’attuale scadenza. Questo significa che il Bilancio di Previsione 2026-2028 verrà quasi certamente “alleggerito” nelle prime due annualità, ma gravato di maggiori oneri nel suo terzo esercizio e che l’impatto finanziario sul singolo anno sarà maggiore quanto più gli attuali mutui sono vicini alla scadenza. Per procedere a tale operazione non sarà necessario il preventivo parere dell’organo di revisione, che sarà chiamato ad esprimersi sulla conseguente variazione di bilancio. La valutazione di aderire alla rinegoziazione non potrà prescindere da una responsabile analisi degli equilibri di medio termine dell’ente negli anni a venire.
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