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3 Giugno 2026L’art. 53 del CCNL 23 febbraio 2026 disciplina il rapporto di lavoro a tempo parziale distinguendo due fattispecie. Il comma 9 prevede che i dipendenti abbiano diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’art. 8, commi 3 e 7, del D. Lgs. n. 81/2015: in tali casi le domande sono presentate senza limiti temporali, l’ente costituisce il rapporto entro 15 giorni e le trasformazioni così effettuate non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente. Il comma 11 prevede invece che, negli altri casi, la trasformazione avvenga mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, nel quale si può eventualmente concordare anche un termine di durata per il rapporto di lavoro a tempo parziale. Il comma 12 stabilisce che i dipendenti trasformati hanno il diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico; tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi del comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa.
L’ARAN chiarisce che l’ente può far valere un termine di durata del rapporto part-time solo se, al momento della trasformazione, tale termine era stato espressamente indicato nell’accordo individuale di cui al comma 11.
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