INFORMATIVA Enti Locali N. 20/2026
31 Agosto 2026
AI ACT, dal 2 agosto 2026: cosa cambia davvero
7 Settembre 2026Il Decreto-Legge omnibus PA, approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2026, cancella il tetto di spesa del personale previsto dai commi 557, 557-quater e 562 dell’articolo 1 della Legge 296/2006, per gli Enti soggetti all’articolo 33 del DL 34/2019. Una novità attesa da vent’anni.
Ma resta in vigore un altro limite importante: il tetto al salario accessorio, fissato dall’articolo 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017.
Cosa dice la norma
L’abrogazione riguarda gli enti disciplinati dall’articolo 33 del DL 34/2019: Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni. Restano invece escluse dalla novità le Unioni di comuni e le Comunità Montane. Per gli Enti interessati, non si applicano più i commi 557, 557-quater e 562 della Legge 296/2006: la norma che per vent’anni ha vincolato la spesa di personale a valori medi di anni ormai molto lontani (2011-2013 per la maggior parte degli enti, 2008 per i più piccoli).
Era una regola pensata per un contesto di finanza pubblica molto diverso da quello attuale, legata al vecchio patto di stabilità interno e al criterio del turn over come limite alle assunzioni.
Un impianto già superato nel 2019, quando l’articolo 33 del DL 34/2019 ha introdotto un nuovo criterio: quello della sostenibilità finanziaria, basato sul rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti dell’Ente Da allora, il vecchio tetto è rimasto comunque in vigore, come un doppio vincolo ormai anacronistico, ancorato a valori riferiti a quindici-diciotto anni prima.
Il vincolo che resta: il tetto al salario accessorio
L’abrogazione, però, è parziale. Resta infatti in vigore un secondo limite, altrettanto rilevante per chi gestisce il personale: il tetto ai trattamenti accessori previsto dall’articolo 23, comma 2, del D. Lgs 75/2017. Questa norma blocca l’importo complessivo destinato ogni anno al salario accessorio (compreso quello dei dirigenti) al livello raggiunto nel 2016.
Il problema è che questo vincolo non è coerente con il resto del sistema. L’articolo 33 del DL 34/2019, quando disciplina le assunzioni con il criterio della sostenibilità finanziaria, prevede già di aggiornare il tetto al salario accessorio sulla base del personale in servizio al 31 dicembre 2018.
Nello stesso sistema convivono quindi due riferimenti temporali diversi, il 2016 per il Fondo Accessorio e il 2018 per le assunzioni, che dovrebbero invece essere allineati.
Perché la mancata abrogazione anche di questa norma lascia perplessi
Non aver toccato l’articolo 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 solleva alcuni dubbi:
- È collegata al tetto appena cancellato. Le due norme nascono nello stesso contesto storico e avrebbero dovuto essere superate insieme;
- Era nata come norma transitoria. Il comma 2 dell’articolo 23 doveva valere solo “nelle more”, cioè in attesa che il comma 1 dello stesso articolo trovasse attuazione.
Quel comma 1 chiede ai contratti collettivi di ridurre le differenze di trattamento accessorio tra i vari comparti pubblici;
- Quell’obiettivo non si è mai realizzato. Gli aumenti contrattuali vengono calcolati in percentuale sul monte salari, con la stessa aliquota per tutti i comparti. Il risultato è l’opposto di quello voluto: i divari, invece di ridursi, tendono ad allargarsi;
- Le numerose deroghe lo dimostrano. Negli anni sono state introdotte decine di deroghe normative e contrattuali per limitare gli effetti negativi di questo vincolo.
Il fatto stesso che servano così tante eccezioni è un segnale che la regola andrebbe rivista.
Cosa cambia in pratica per gli Uffici personale
Per gli Enti interessati dall’abrogazione, la programmazione delle assunzioni ora si basa solo sul criterio della sostenibilità finanziaria previsto dall’articolo 33 del DL 34/2019, senza più il vecchio doppio controllo della Legge 296/2006. Resta invece da tenere in considerazione, nella gestione dei fondi per la contrattazione integrativa, il limite dell’articolo 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 — verificando, caso per caso, quali deroghe siano ancora applicabili.
Unioni di Comuni e Comunità Montane, infine, continuano a essere soggette al vecchio tetto della Legge 296/2006, che per loro resta pienamente in vigore.
Resta aperta, quindi, la richiesta, condivisa da diversi osservatori, di un intervento più organico anche sull’articolo 23 del D. Lgs. 75/2017, per allineare finalmente anche il tetto al salario accessorio al sistema introdotto nel 2019.
Richiedi un appuntamento e un preventivo per il tuo Ente a info@dasein.it o chiamaci allo 011 2404211.
Condividi la notizia su:
Related posts








