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29 Ottobre 2025Rendere nota l’assenza di un dipendente per malattia, anche senza specificare la patologia, costituisce un trattamento illecito di dati particolari, come da art. 4 p.1 del GDPR – REG UE 2016/679.
Secondo la Corte d’Appello di Palermo, questa informazione è suscettibile di rivelare lo stato di salute dell’interessato e viola la privacy del lavoratore. Il trattamento di comunicazione, peggio ancora di diffusione, ossia pubblicazione in rete, come nel caso trattato dalla Corte di Appello, in merito ai dati relativi alla malattia del dipendente, è considerata una violazione del GDPR e del Codice Privacy italiano.
La sola pubblicazione dell’assenza per malattia di un dipendente, anche senza specificare la patologia, è considerata un illecito.
Anche l’utilizzo di eventuali sigle come “MAL” o “INF” per indicare le assenze è considerato una violazione della privacy, poiché gli eventuali colleghi ne possono intuire la causa.
La responsabilità per illecito trattamento dei dati personali si configura non solo come una violazione GDPR ma anche come una responsabilità ex articolo 2050 del Codice Civile.
Il danneggiato dovrà provare il danno e il nesso di causa, mentre il responsabile dell’illecito dovrà dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno.
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