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23 Luglio 2025Vi proponiamo una selezione di recenti pareri interpretativi rilasciati da ARAN su tematiche di particolare rilevanza per il personale degli Enti locali e delle funzioni centrali.
I quesiti affrontano questioni operative e interpretative spesso al centro dell’attività degli uffici del personale, spaziando dalla corretta applicazione delle indennità e delle retribuzioni accessorie, fino al trattamento economico dei segretari comunali e provinciali.
Particolarmente degno di nota è il chiarimento sul meccanismo del cosiddetto galleggiamento nell’ambito delle segreterie convenzionate, alla luce del nuovo CCNL dell’Area Funzioni Locali.
I pareri forniscono indicazioni preziose per una corretta attuazione delle disposizioni contrattuali e per la gestione coerente delle risorse umane all’interno delle Amministrazioni Pubbliche.
- Id: 35108
Il cd “galleggiamento” dei segretari rientra nel concetto di retribuzione ai fini della retribuzione aggiuntiva per segreterie convenzionate?
Il nuovo CCNL dell’area FL, siglato in data 16.07.2024, Sezione Segretari comunali e provinciali, all’art. 60, comma 5, prescrive che: “5. Gli enti assicurano, altresì, che nel complessivo rispetto dell’art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017 la retribuzione di posizione non sia inferiore a quella stabilita nell’Ente per l’incarico dirigenziale più elevato in essere o, in assenza di dirigenti, a quella più elevata, stabilita nell’Ente, per il personale con incarico di elevata qualificazione.”. Dalla formulazione letterale, si evince chiaramente che la remunerazione del galleggiamento non costituisce una voce a parte, essendo invece parte integrante della stessa retribuzione di posizione, che non può essere inferiore a quella più alta dei dirigenti o incaricati di EQ negli enti senza la dirigenza. Infatti, l’art. 50, comma 1, dello stesso CCNL, nel determinare la struttura della retribuzione del Segretario, stabilisce che; “1. La struttura della retribuzione dei segretari comunali e provinciali si compone delle seguenti voci:
- a) trattamento stipendiale;
- b) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
- c) retribuzione di posizione;
- d) maturato economico annuo, ove spettante;
- e) retribuzione di risultato, ove spettante;
- f) diritti di segreteria, ove spettanti in base alle vigenti disposizioni di legge in materia;
- g) retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate, ove spettante;
- h) indennità di reggenza o supplenza ove spettante, per gli incarichi di cui all’art. 62; i) altri compensi previsti da norme di legge.”.
Come si vede, il c.d. “galleggiamento” non costituisce una voce a parte, essendo invece parte costitutiva della retribuzione di posizione di cui alla lett. c). L’art. 63, poi, al comma 1, dispone: “1. Al segretario che ricopre sedi di segreteria convenzionate compete una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento di cui all’art. 56, comma 1, lett. a), b),c), d).”, ove il richiamo alla lett. c) non può che essere alla retribuzione di posizione dovuta, cioè, nel caso di specie, anche alla eventuale quota derivante dal “galleggiamento”.
Area/Comparto
- Area funzioni locali
Argomento
- Convenzioni di segreteria
- Retribuzione di posizione e di risultato segretari comunali e provinciali
Data pubblicazione
10 Luglio 2025
- Id: 35091
Con quali risorse deve essere finanziato il pagamento del compenso previsto dall’art. 24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000 come integrato dall’art. 14 CCNL 5.10.2001 per il personale che presta attività lavorativa nel giorno destinato al riposo settimanale?
Per il finanziamento del compenso spettante per prestazione lavorativa svolta nel giorno destinato al riposo settimanale occorre utilizzare le risorse del Fondo di cui all’art. 79 del CCNL del 16.11.2022.
Lo prevede espressamente l’art. 80, comma 2, lett. d) del medesimo CCNL che individua, tra le possibili forme di utilizzo delle risorse del Fondo rese annualmente disponibili, “l’indennità di turno, l’indennità di reperibilità, nonché i compensi di cui all’art. 24, comma 1 del CCNL del 14.09.2000”.
- Id: 35087
Come deve essere considerata la giornata lavorativa resa nella festività del Santo Patrono?
L’eventuale prestazione lavorativa effettuata da un dipendente, occasionalmente, nella giornata festiva correlata alla ricorrenza del Santo Patrono, deve essere trattata secondo la previsione dell’art. 24, comma 2, del CCNL del 14.9.2000, come integrato dall’art. 14 CCNL 5.10.2001, relativa alla disciplina del “giorno festivo infrasettimanale”, ai sensi del quale l’attività prestata in un giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
Diversamente, nei confronti del personale turnista che svolge il proprio ordinario lavoro settimanale in turno nella giornata festiva infrasettimanale correlata alla festività del Santo Patrono, troverà applicazione la disciplina di cui all’art. 30, comma 5, lett. d) del CCNL del 16.11.2022, con il riconoscimento della maggiorazione oraria del 100% della retribuzione oppure, in alternativa, ove sia stato previsto in sede di contrattazione integrativa, il dipendente potrà optare per la fruizione di un numero equivalente di ore di riposo compensativo.
- Id: 35085
Al personale che presta attività in giornata di riposo settimanale deve essere riconosciuto, in ogni caso, il riposo compensativo?
In applicazione dell’art. 24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000, come integrato dall’art. 14 CCNL 5.10.2001, in tutti i casi in cui il personale è chiamato a prestare attività lavorativa nella giornata destinata al riposo settimanale deve essergli riconosciuta una giornata di riposo compensativo di durata equivalente alla durata oraria della prestazione lavorativa svolta.
Congiuntamente al riposo compensativo, al lavoratore deve essere corrisposto un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all’art.52, comma 2, lett. b (il riferimento è al vigente art.74, comma 2, lett.b) del CCNL del 16.11.2022). Attraverso il riferimento alla retribuzione oraria, si precisa, le parti hanno inteso chiarire che ai fini della retribuzione spettante per lavoro svolto nel giorno de riposo settimanale, occorre prendere in considerazione e remunerare solo le ore di effettiva prestazione lavorativa resa in tale giorno.
- Id: 35083
Eventuali risorse residue derivanti da un mancato pieno utilizzo di risorse stabili possono incrementare solo il fondo dell’anno successivo o di fatto, se non utilizzate, anche gli anni a seguire?
Dalla formulazione letterale dell’art. 80 comma 1, ultimo periodo, del CCNL 16.11.2022, ai sensi della quale “Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all’art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile”, si evince che le risorse di parte stabile non interamente utilizzate sono rese disponibili, a titolo di risorse variabile, nell’anno successivo e ove non utilizzate, possono esserlo anche in anni successivi rispetto all’anno in cui si è determinato il mancato utilizzo. Ovviamente, anche laddove l’utilizzo sia effettuato in anni successivi, esse conservano la natura di “risorse una tantum”, cioè utilizzabili per un solo anno.
- Id: 35081
Quale’ la procedura prevista dal ccnl per incrementare le risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato a favore del personale titolare di incarico di e.q.?
Il CCNL 16.11.2022 ha previsto che le risorse destinate agli EQ siano autonomamente decise dagli enti al di fuori del Fondo risorse decentrate. Nella decisione relativa all’entità delle risorse da stanziare, gli enti devono però rispettare il limite posto dall’art. dell’art. 23 comma 2 del D.Lgs 75/2017, complessivamente per l’ente. Inoltre, gli enti destinatari dell’articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 9 maggio 2025 e dell’art. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, potranno altresì tenere conto, nell’applicazione della disciplina sul limite, di tali più recenti disposizioni, che hanno attenuato o derogato la rigidità del limite. Nei casi in cui, l’osservanza del limite implichi la riduzione del Fondo risorse decentrate, il contratto collettivo sopra citato ha previsto, all’art. 7, comma 4 lett u), che la relativa decisione, in ordine alla suddetta riduzione, sia assunta in sede di contrattazione integrativa.
- Id: 35079
L’indennità di funzione, disciplinata dall’art. 97 del CCNL del 16.11.2022, può essere attribuita solo nel caso in cui sia stato riconosciuto uno specifico incarico?
Sulla questione si evidenzia che la disciplina contrattuale di cui all’art. 97 del CCNL del 16.11.2022, dedicata all’”Indennità di Funzione” per il personale della Polizia Locale, non lega espressamente il riconoscimento di detta indennità all’attribuzione di uno specifico incarico facendo, invece, riferimento, esclusivamente al grado rivestito ed alle connesse responsabilità. L’erogazione di detta indennità è di certo subordinata all’individuazione, in sede di contrattazione integrativa, ex art. 7, comma 4 lett. w) del medesimo CCNL, dei valori e dei criteri per il riconoscimento della stessa in funzione dei gradi rivestititi e delle connesse responsabilità, le quali dovranno comunque desumersi da atti formali secondo i rispettivi ordinamenti.
- Id: 35070
Un dipendente viene utilizzato a tempo parziale presso due enti, ai sensi dell’art. 23 del CCNL del 16.11.2022; allo stesso può essere corrisposta la maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita (per un importo non superiore al 30% della stessa) ove il dipendente sia titolare di un incarico di E.Q. solo presso l’ente utilizzatore?
Relativamente al quesito sottoposto, si evidenzia che la disciplina sul trattamento economico contenuta nell’art. 23, comma 5 del CCNL del 16.11.2022 fa riferimento esclusivamente a fattispecie in cui il dipendente sia titolare di incarico di EQ sia presso l’ente di provenienza che presso l’ente utilizzatore. Al terzo alinea della previsione consente, difatti “ al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro” all’ente utilizzatore di “ corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all’art. 17, comma 2”. Pertanto, la disposizione può trovare applicazione esclusivamente nelle ipotesi in cui il lavoratore sia titolare di incarico di E.Q. presso entrambi gli enti.
- Id: 35064
Nel caso in cui, a seguito di certificazione di inidoneità alle mansioni, venga modificato il profilo professionale ad una unità di personale appartenente ai profili educativo-scolastici, le indennità professionali, di cui all’art. 37, comma 1, lett. c) e d), CCNL Regioni e Autonomie Locali 06.07.1995, vanno mantenute?
Con riferimento al quesito relativo alla corresponsione delle indennità spettanti al personale educativo e scolastico a seguito di un giudizio di inidoneità alle mansioni del profilo di appartenenza, in aderenza ai contenuti espressi dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota acquisita al prot. n. 27598/24, si ritiene che, nei casi di specie, operi il DPR n. 171/2011, come si evince dal combinato disposto dei commi 5 e 8, dell’art. 48 rubricato “Malattia”, del CCNL 16.11.2022.
La disposizione del citato DPR cui riferirsi è l’art. 7, comma 4, in cui è precisato che: “Se il dipendente è adibito a mansioni inferiori, il medesimo ha diritto alla conservazione del trattamento economico fisso e continuativo corrispondente all’area ed alla fascia economica di provenienza mediante la corresponsione di un assegno ad personam riassorbibile con ogni successivo miglioramento economico”.
- Id: 35060
Con riferimento alle progressioni economiche all’interno delle aree, di cui all’art. 16 del CCNL comparto Funzioni centrali del 27.1.2025, è possibile suddividere in gruppi la platea dei dipendenti aventi diritto all’interno di ogni area, sulla base del numero dei differenziali stipendiali già attribuiti?
Il sistema di classificazione introdotto dal CCNL comparto Funzioni Centrali del 9.5.2022 è articolato in 4 aree, all’interno delle quali si ha equivalenza e fungibilità delle mansioni ed esigibilità delle stesse in relazione alle esigenze dell’organizzazione.
Per rafforzare tale concetto, all’interno delle Aree sono state eliminate le diverse posizioni economiche, riconducendo il percorso di crescita economica all’attribuzione di differenziali stipendiali il cui importo è unico per area.
L’art. 16 del CCNL comparto Funzioni Centrali del 27.01.2025 stabilisce che possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica. L’assenza di ulteriori indicazioni, unitamente al fatto che al comma 2, lett. d), del medesimo articolo viene precisato che “i differenziali stipendiali sono attribuiti, fino a concorrenza del numero fissato per ciascuna area, […]” evidenzia che le procedure devono essere definite per area senza alcuna ulteriore suddivisione dei dipendenti in gruppi sulla base del numero dei differenziali stipendiali già attribuiti agli stessi.
Il quadro sopra delineato non è derogabile in sede di contrattazione collettiva integrativa atteso che il medesimo art. 16, al comma 2, demanda a quest’ultima solo gli aspetti di cui alla lett. d) punto 3, lett. e), lett. f) e lett. g).
Richiedi un appuntamento e un preventivo per il tuo Ente a info@dasein.it o chiamaci allo 011 2404211.
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