
Email aziendale dopo il licenziamento: il Garante “alza l’asticella” (e non vale solo per i privati)
9 Febbraio 2026
Rinegoziazione mutui cassa DDPP_ opportunità 2026
9 Febbraio 2026Una delle più importanti novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 è quella della nuova modalità di calcolo del Fondi Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE), che permetterebbe di liberare risorse di parte corrente. Tale possibilità sarà consentita solo agli enti che registrano miglioramenti della capacità di riscossione, da rendersi strutturali con appositi progetti. Il comma 659 dell’articolo 1 della Legge 199/2025 ha delegato, a un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, il compito di aggiornare l’allegato 4/2 al D. Lgs. 118//2011, al fine di introdurre la possibilità per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni di adottare un metodo di calcolo del fondo, definito “accelerato”, al verificarsi di due condizioni: 1. la registrazione in sede di rendiconto del miglioramento della percentuale di riscossione di una o più entrate, rispetto alla media del triennio precedente, compreso l’esercizio a cui il miglioramento si riferisce; 2. la formale attivazione di un progetto almeno triennale di accelerazione della capacità di riscossione, volto a rendere strutturale il miglioramento ottenuto.
Questo è uno degli aspetti più delicati, in quanto si deve trattare di un progetto non solo approvato ma anche attivato, ossia già avviato al momento del calcolo/ricalcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità. Inoltre, la proposta di modifica al principio contabile applicato evidenzia che tale modalità di calcolo può riguardare anche solo una o più entrate, limitatamente a quelle che hanno registrato il predetto miglioramento della riscossione. Questa facoltà sarà consentita per un periodo di tempo limitato, a decorrere dall’assestamento del bilancio 2026-2028 e nei bilanci degli esercizi 2027-2029, 2028-2030 e 2029-2031. Operativamente, già a partire dall’assestamento del Bilancio 2026/2028, da approvarsi entro il 31 luglio 2026, gli enti che hanno registrato nel Rendiconto 2025, per una o più entrate, il predetto miglioramento della riscossione (rispetto alla media del triennio 2025-2023), possono adeguare l’accantonamento iscritto nel bilancio di previsione al fondo crediti di dubbia esigibilità per predette entrate, conteggiandolo sulla base del complemento a 100 del rapporto tra le riscossioni in conto competenza del 2025 e gli accertamenti di competenza del medesimo anno. Negli anni successivi, il calcolo del fondo con il metodo “accelerato” dovrà essere operato in sede di bilancio e non sarà più possibile utilizzarlo in sede di assestamento. In prospettiva, in sede di predisposizione del Bilancio 2027-2029, si applicheranno ai fini del conteggio del fondo, sempre con riferimento alle entrate per le quali si è registrato il miglioramento della riscossione 2025 (o 2024) rispetto al triennio 2025-2023 (2024-2022), le medesime percentuali di accantonamento utilizzate in sede di assestamento 2026, beneficiando quindi, anche per tale anno, di una minore necessità di accantonamento rispetto a quella che si sarebbe avuta con il metodo ordinario.
Nell’ultimo bilancio oggetto di intervento 2029-2031, sarà necessario uno step di verifica, volto ad accertare che il miglioramento della riscossione stia proseguendo (per effetto del progetto di miglioramento attivato). Il tema della riscossione è e diventerà sempre più centrale per gli enti, anche alla luce dei recenti interventi della Legge di Bilancio (vedasi affidamento ad Amco) e degli annunciati provvedimenti sul magazzino di Agenzia delle entrate riscossione.
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