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10 Ottobre 2025La Corte dei Conti del Veneto, con la deliberazione n. 180/2025, ha ribadito che la maggior spesa sostenuta per le assunzioni di personale a tempo indeterminato effettuate in applicazione delle facoltà previste dall’art. 4 del DM 17 marzo 2020 deve essere considerata finanziariamente neutrale. Tale maggior onere, infatti, è escluso dal calcolo della spesa di personale ai fini della verifica del rispetto dei vincoli di contenimento previsti dall’art. 1, commi 557-quater e 562, della Legge n. 296/2006.
L’orientamento mira a sterilizzare l’impatto della maggior spesa rispetto all’aggregato di spesa storica, garantendo così un corretto contemperamento tra la normativa del DM 2020 e la disciplina introdotta dal DL n. 34/2019. Come chiarito dalla Sezione delle autonomie nella deliberazione n. 19/SEZAUT/2024/QMIG, il meccanismo di neutralizzazione consente di non imputare tale incremento di spesa – pur effettivo – ai limiti assunzionali storicamente fissati per il triennio 2011-2013.
In altri termini, l’eventuale incremento della spesa di personale derivante dalle nuove assunzioni non altera l’aggregato di spesa storica di riferimento, poiché viene appunto sterilizzato ai fini del monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica.
La Corte precisa inoltre che il DM 17 marzo 2020 è tuttora vigente, essendo cessata dal 1° gennaio 2025 soltanto l’efficacia dell’art. 5 e della relativa Tabella 2. Pertanto, la maggior spesa effettivamente sostenuta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato – in applicazione degli artt. 4 e 7 del decreto – non rileva ai fini del calcolo della spesa di personale, a condizione che:
la spesa complessiva di personale, rapportata alla media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati, non superi il valore soglia di incidenza per fascia demografica previsto dalla Tabella 1 dell’art. 4;
le nuove assunzioni risultino coerenti con i piani triennali dei fabbisogni di personale;
sia garantito il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio, come asseverato dall’organo di revisione.
In conclusione, la deliberazione conferma che la disciplina vigente consente agli enti di procedere con nuove assunzioni senza che la relativa maggior spesa incida sull’aggregato di spesa storica, preservando così la neutralità finanziaria del sistema e la coerenza complessiva con i vincoli di finanza pubblica.
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