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27 Gennaio 2026Con il Parere ARAN n. 36247, pubblicato il 16 gennaio 2026, l’Agenzia fornisce importanti chiarimenti in merito ai criteri per la verifica del requisito temporale minimo necessario per la partecipazione alle procedure di progressione economica all’interno delle aree.
Il parere è stato rilasciato con riferimento al Comparto Funzioni Centrali, ma le indicazioni fornite hanno implicazioni del tutto analoghe anche per il personale del Comparto Funzioni Locali, in quanto basate su principi contrattuali comuni.
Il quadro normativo di riferimento
L’art. 16 del CCNL Funzioni Centrali del 27 gennaio 2025, al comma 2, lettera a), stabilisce che possono partecipare alle procedure di progressione economica i lavoratori che negli ultimi tre anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica.
La stessa norma prevede che:
- tale periodo possa essere ridotto a due anni o elevato fino a quattro anni dalla contrattazione integrativa;
- ai fini della verifica del requisito temporale, occorra fare riferimento esclusivamente alle date di decorrenza economica delle progressioni.
Il chiarimento ARAN
ARAN precisa che l’intervallo temporale da considerare è quello compreso tra:
- la data di decorrenza economica dell’ultima progressione attribuita (dies a quo),
- e la data di decorrenza economica della nuova progressione da conferire (dies ad quem).
Non rilevano, ai fini della verifica:
- la data di sottoscrizione del contratto integrativo;
- la data di conclusione della procedura selettiva.
Conta unicamente l’intervallo tra le decorrenze economiche delle progressioni.
Esempio pratico
Se il requisito temporale minimo è fissato in tre anni, esso risulta rispettato quando:
- l’ultima progressione economica ha decorrenza 1° gennaio 2022;
- la nuova progressione è prevista con decorrenza 1° gennaio 2025.
In questo caso sono trascorsi tre anni pieni tra le due decorrenze, e il dipendente può essere ammesso alla procedura selettiva.
In conclusione
Il personale per il quale risulti decorso l’intervallo minimo richiesto tra le decorrenze economiche delle progressioni ha titolo a partecipare alle procedure di progressione economica, secondo quanto previsto dal CCNL e dalla contrattazione integrativa applicabile.
Un chiarimento che rafforza la certezza delle regole e offre un riferimento utile sia alle amministrazioni sia ai lavoratori, anche nel Comparto Funzioni Locali.
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