
Le scadenze di luglio: DUP e stato di attuazione dei programmi
24 Giugno 2025Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato cura dal 1993, quale obbligo istituzionale, la rilevazione del “Conto annuale”, riguardante la consistenza del personale e le relative spese sostenute dalle Amministrazioni pubbliche. In data 19 giugno 2025 è stata pubblicata e diffusa la circolare n. 18 e relativo allegato e kit Excel per tutte le Amministrazioni dello Stato ( https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/personale_delle_pa/conto_annuale/download/?_selmenu=3_2) che impartisce istruzioni e indica le modalità di invio entro il termine per l’inserimento e la validazione fissato per il giorno 15 luglio 2025.
Tali informazioni costituiscono la base informativa ufficiale per le determinazioni di Governo e Parlamento in materia di personale pubblico nonché, per espressa disposizione di legge, per la quantificazione dei costi dei rinnovi contrattuali.
La rilevazione, che fa parte dei flussi informativi del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), consente in particolare:
- alla Corte dei conti di redigere il referto annuale al Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie impiegate dalle Amministrazioni pubbliche per le prestazioni lavorative del personale ai sensi dell’art. 60, comma 4 del d.lgs. n. 165/2001 e di attuare gli specifici compiti di controllo in materia di contrattazione integrativa previsti dall’articolo 40 bis del medesimo decreto legislativo;
- al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di attuare, con riferimento al mondo del lavoro pubblico, i propri compiti di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica;
- al Ministero dell’Interno – Dipartimento degli Affari interni e territoriali di effettuare il Censimento del personale degli enti locali (CePEL), previsto dall’art. 95 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- ai soggetti istituzionalmente destinatari ai sensi del titolo V del d.lgs. n.165/2001 (Corte dei conti, Parlamento, Dipartimento della Funzione pubblica), di effettuare, per lo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza, analisi delle dinamiche occupazionali e di spesa del personale delle pubbliche amministrazioni.
L’indagine è censuaria e vi partecipano gli enti dell’aggregato “Pubblica amministrazione” destinatari delle disposizioni recate dal d.lgs. n.165/2001 in materia di ordinamento del lavoro pubblico. Con l’art. 2, comma 10, del d.l. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge 125/2013, è stata prevista – con la sola eccezione degli organi costituzionali – l’estensione della rilevazione del costo del lavoro effettuato attraverso il Conto annuale anche agli enti inseriti nell’elenco Istat di cui all’art.1, comma 3, del d.lgs. 196/2009 (lista S13).
Le variabili rilevate sono:
- consistenza e struttura del personale in servizio
- consistenza del lavoro part-time e del lavoro flessibile
- assenze retribuite e non retribuite
- turn-over e mobilità
- età anagrafica e anzianità di servizio
- titoli di studio
- distribuzione geografica
- costo del lavoro
- consistenza ed utilizzo dei fondi per la contrattazione integrativa.
I dati raccolti con il Conto annuale sono pubblicati sul sito https://contoannuale.rgs.mef.gov.it/.
Le principali novità che riguardano le Funzioni Locali sono riferite alla t15 e alle SICI del personale DIRIGENTE e dei SEGRETARI COMUNALI, in quanto è stato recepito il CCNL siglato in data 16.7.2024. Per quanto riguarda le Schede SICI – Specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa – è stata introdotta la sezione WLF – Welfare Integrativo anche per il personale con qualifica dirigenziale, sulla base di quanto previsto dai contratti nazionali. In relazione all’istituto della differenziazione della retribuzione di risultato dei dirigenti e della differenziazione del premio individuale del personale non dirigente, è stata introdotta la domanda volta a rilevare se in sede di contrattazione integrativa sono stati previsti criteri di priorità al fine di dirimere eventuali situazioni di ex aequo; in caso di risposta affermativa è richiesto, altresì, di specificare se si tratta di criteri a carattere meritocratico o basati sull’anzianità di servizio e/o età anagrafica.
In particolare sulle schede SICI del Segretario comunale nella “Sezione LEG – Rispetto di specifici limiti di legge Funzioni Locali – Segretario comunale e provinciale” Sono state aggiunte le seguenti voci:
- LEG516 – Art 58, comma 1, Ccnl 19-21- incremento retribuzione di posizione (valutata su base annua e in assenza di segreteria convenzionata), in cui indicare gli incrementi della retribuzione di posizione previsti dal CCNL 2019-2021, non soggetti al limite di cui all’articolo 23, comma 2 del d.lgs. n. 75 del 2017;
- LEG517 – Articolo 107, comma 1 Ccnl 16-18 e Articolo 58, comma 1 Ccnl 19-21- incrementi retribuzione di posizione (valutata su base annua corretta per la quota di convenzione). In questa voce il sistema restituisce in automatico il valore degli incrementi della retribuzione di posizione, come indicati alle voci LEG434 (articolo 107, comma 2 del CCNL 2016-2018) e LEG516 (articolo 58, comma 1 del CCNL 2019-2021), rapportati alla quota segreteria convenzionata dichiarata alla voce LEG436.
Viene infine rilevato che le principali criticità saranno proprio sul rispetto del limite 2016 per quanto riguarda il Segretario comunale/generale. In quanto ad esempio la Corte dei Conti della Lombardia Lombardia/115/2023/PAR ha affermato un concetto ben diverso rispetto alla modalità di calcolo del limite riferito al Segretario Comunale.
Ci si augura che la scadenza del 15 luglio venga prorogata.
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