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3 Dicembre 2025




L’art. 60 della pre-intesa del CCNL siglata in data 3.11.2025 recitava “Parziale conglobamento nello stipendio tabellare della indennità di comparto di cui all’art. 33 del CCNL del 22 gennaio 2004”. Il contenuto dell’articolo era di facile lettura e comprensione, anche la decorrenza: dal 1° gennaio dell’anno successivo alla sottoscrizione del nuovo CCNL.
Ora, in maniera alquanto misteriosa e poco pubblicizzata sui canali ufficiali di ARAN, è intervenuta una precisazione, non da poco. La modifica (non solo su questo aspetto, ma il resto è di impatto “scontato”) si può trovare sul sito dell’ARAN https://www.aranagenzia.it/wp-content/uploads/2025/11/Errata-corrige.pdf .
La novità sta proprio quindi nella decorrenza: dal 1° gennaio dell’anno successivo alla sottoscrizione dell’Ipotesi di CCNL. Si parte quindi dal 1° gennaio 2026, ma una volta sottoscritto il nuovo CCNL!
Approfondimenti:
ERRATA CORRIGE – IPOTESI CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI
2022-2023 – Siglata in data 3.11.2025
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