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27 Gennaio 2026Una recente sentenza del TAR Veneto (Venezia, sez. I, n. 64/2026) chiarisce un principio molto importante per tutte le stazioni appaltanti: l’oscuramento di parti delle offerte per segreti tecnici o commerciali non può essere automatico, ma deve essere il risultato di una valutazione autonoma e motivata del RUP. Vediamo cosa è successo e quali indicazioni operative ne derivano.
La vicenda
Un operatore economico, secondo classificato in una gara per la fornitura di contatori smart, chiede l’accesso agli atti. La stazione appaltante gli trasmette però la documentazione con ampie parti oscurate, senza spiegare perché. Il ricorrente contesta:
- la violazione del diritto di accesso(artt. 22 e segg. L. 241/1990);
- l’applicazione acriticadelle richieste di oscuramento avanzate dall’aggiudicatario e da altri concorrenti;
- la mancanza di un reale bilanciamentotra trasparenza e riservatezza.
In concreto, così facendo, il secondo classificato si è trovato nell’impossibilità di difendersi efficacemente in giudizio.
Cosa dice il TAR
Il TAR accoglie il ricorso e ricorda che Il Codice appalti (art. 36):
- impone la piena conoscibilità:
- dell’offerta dell’aggiudicatario,
- dei verbali e degli atti di gara;
- riconosce ai primi cinque classificati un diritto di accesso rafforzato e reciproco alle offerte.
L’oscuramento è un’eccezione
L’art. 36, comma 3, e il bando tipo ANAC n. 1/2025 consentono l’oscuramento solo se:
- l’operatore lo chiede formalmente;
- la richiesta è motivata e comprovata(art. 35, comma 4);
- si tratta di veri segreti tecnici o commercialiai sensi dell’art. 98 del Codice della proprietà industriale.
In più: anche le parti oscurate devono essere accessibili se sono indispensabili per la difesa in giudizio.
Il punto decisivo: decide il RUP, non l’operatore
Il TAR è molto chiaro: l’amministrazione non può limitarsi a recepire passivamente le richieste di oscuramento degli operatori. Il RUP deve:
- svolgere un esame autonomo e indipendente;
- verificare se si tratta davvero di informazioni:
- segrete,
- con valore economico,
- protette con misure adeguate;
- motivare espressamente:
- perché oscura,
- cosa oscura,
- e in base a quali presupposti normativi.
I limiti all’accesso, in materia di appalti, sono eccezionali e di stretta interpretazione.
Lo dice anche la Corte di Giustizia UE
La giurisprudenza europea conferma che la stazione appaltante deve esigere la prova del carattere realmente riservato delle informazioni che si vogliono sottrarre all’accesso. Non basta una semplice dichiarazione dell’operatore.
Indicazioni operative per gli uffici
- Il RUP non è vincolato dalle richieste di oscuramento
- Deve fare una valutazione istruttoria propria(anche con l’aiuto degli uffici tecnici)
- Deve motivare puntualmenteil provvedimento di oscuramento
- Deve sempre considerare il principio di trasparenzae il diritto di difesa
In sintesi
Oscurare non è un automatismo. È una scelta eccezionale, che va istruita e motivata. La sentenza n. 64/2026 del TAR Veneto è un promemoria molto chiaro per tutte le stazioni appaltanti: la gestione dell’accesso agli atti è parte integrante della correttezza e legittimità della procedura di gara.
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