
Assunzioni durante l’esercizio provvisorio: i chiarimenti della Corte dei Conti Puglia
24 Febbraio 2026
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24 Febbraio 2026Con la definizione della nuova tornata elettorale, si ricorda l’adempimento relazione di fine mandato. L’art. 4 del Decreto Legislativo n. 149 del 2011, prevede che “Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell’unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato. La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall’organo di revisione dell’ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall’organo di revisione dell’ente locale, con l’indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. (…) In caso di mancato adempimento dell’obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell’ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l’importo dell’indennità di mandato e degli emolumenti. Il Sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell’ente.”
Per i Comuni andati al voto nell’autunno 2020, si pone il quesito circa l’adozione di tale documento. La posizione principale era che, a prescindere dalla data delle nuove elezioni, la relazione dovesse essere sottoscritta entro il 60° giorno antecedente la scadenza naturale del mandato, considerando il differimento del termine per le nuove consultazione una mera proroga delle funzioni. Con l’intervento della Corte dei Conti Autonomie delibera n. 17/SEZAUT/2025 si chiarisce che «nel caso in cui le elezioni dei consigli comunali abbiano luogo oltre la scadenza del mandato il termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato di cui all’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 149/2011 deve essere calcolato a ritroso dalla data fissata per le nuove elezioni e non dalla scadenza del quinquennio dall’inizio del mandato»
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