
Criteri di computo part-time ed effetti sul Fondo risorse decentrate
7 Aprile 2026




La sottoscrizione del nuovo CCNL comparto Funzioni Locali 2022–2024 (23.02.2026) stabilisce in modo inequivocabile su una questione interpretativa rimasta aperta con il precedente contratto: quale retribuzione di posizione e di risultato spetta all’Istruttore cui sia stato conferito, in via eccezionale e temporanea, un incarico di Elevata Qualificazione? Il tema riguarda una fattispecie particolare ma tutt’altro che rara: negli enti privi di posizioni dirigenziali, quando non sia possibile attribuire l’incarico di EQ a personale dell’area dei Funzionari — per assenza in servizio o per carenza delle competenze professionali richieste — il CCNL consente, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, di conferire tale incarico in via eccezionale e temporanea anche a personale dell’area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali. Sul punto è intervenuta anche l’ARAN con la risposta alla nota prot. n. 4789 del 19.03.2026.
La soluzione: il nuovo art. 19, comma 4 del CCNL 23.02.2026
Il nuovo art. 19, comma 4, del CCNL 23.02.2026 chiude la questione. Viene confermato che l’Istruttore incaricato come EQ non matura il compenso per mansioni superiori di cui all’art. 8 del CCNL del 14.09.2000, ma ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per l’incarico di EQ di cui all’art. 16, comma 2 del medesimo testo contrattuale, nonché, sussistendone i presupposti, ai compensi aggiuntivi dell’art. 17. Il richiamo espresso all’art. 16, comma 2 è la novità decisiva: la retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 a un massimo di € 22.000, lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione, determinata da ciascun ente sulla base di criteri predeterminati che tengono conto della complessità e della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incarico. Ne deriva che all’Istruttore, solo in questa specifica situazione, spetta la retribuzione di posizione entro i medesimi minimi e massimi previsti per i Funzionari.