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24 Marzo 2026La sottoscrizione dei nuovi CCNL 2022-2024 del comparto e dell’area Funzioni locali (23.2.2026) ha riacceso il dibattito su un tema molto operativo: chi sono i soggetti legittimati a partecipare alle relazioni sindacali nei luoghi di lavoro?
Sul punto è intervenuta l’ARAN con un recente comunicato dell’11 marzo 2026) che consente di fare ordine in modo netto.
Per il personale del comparto Funzioni locali l’art. 7, comma 2 del CCNL 23.2.2026 individua senza ambiguità i soggetti titolari delle relazioni sindacali:
- RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria)
- Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL
Ne deriva un principio fondamentale: solo i sindacati che hanno firmato il CCNL possono partecipare a contrattazione integrativa, informazione e confronto.
Per la dirigenza (CCNL Area Funzioni locali siglato sempre il 23.2.2026), i soggetti titolari sono:
- I rappresentanti territoriali delle OO.SS. firmatarie;
- RSA costituite ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. 165/2001, da organizzazioni rappresentative e ammesse alla trattativa nazionale.
Anche qui il criterio resta lo stesso:
la titolarità è riservata ai soggetti collegati a organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL.
Il nodo delle sentenze:
L’ARAN affronta anche un tema spesso sollevato relativo al richiamo alla giurisprudenza sull’art. 19 dello Statuto dei lavoratori.
Nel comunicato precisa che nel pubblico impiego si applica il d.lgs. 165/2001, norma speciale rispetto allo Statuto dei Lavoratori, come confermato sia dalla Corte di Cassazione (sent. n. 3095/2018) sia dalla Corte Costituzionale (sent. n. 156/2025).
Un principio trasversale: il confronto con il comparto sanità
Il comunicato ARAN è coerente con quanto già affermato per altri comparti, come la sanità (parere ARAN n. 35743).
In quel caso si è ribadito che dalla data di entrata in vigore del CCNL, partecipano alle relazioni sindacali solo le organizzazioni firmatarie, anche se il negoziato era già avviato.
L’unica eccezione è rappresentata dal caso in cui è già stata firmata un’ipotesi di contratto integrativo prima del nuovo CCNL, per cui la firma definitiva resta in capo agli stessi soggetti.
Cosa devono fare gli enti locali
Alla luce dei chiarimenti ARAN, le amministrazioni devono:
- verificare quali OO.SS. sono firmatarie del CCNL vigente;
- ammettere alle relazioni sindacali solo tali soggetti (oltre alla RSU);
- adeguare immediatamente prassi e tavoli negoziali.
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