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7 Aprile 2026La sottoscrizione del nuovo CCNL comparto Funzioni Locali 2022–2024 (23.02.2026) ha fatto sorgere una questione molto operativa: qual è il criterio corretto per il computo del personale in regime di part-time ai fini della costituzione delle risorse decentrate, in attuazione delle previsioni di cui all’art. 60 sul parziale conglobamento dell’indennità di comparto? Sul punto è intervenuta l’ARAN con la risposta al quesito n. 37049, che consente di fare chiarezza.
Il conglobamento: cosa prevede l’art. 60
Con decorrenza 1° gennaio 2026 — (decorrenza primo gennaio dell’anno successivo a quello di sottoscrizione dell’ipotesi di CCNL che essendo avvenuta il 3.11.2025 si applica con il 1.1.2026) — le quote dell’indennità di comparto indicate nella Tabella C), colonne 2 e 3 del CCNL 23.2026, sono conglobate nello stipendio tabellare. Conseguentemente, a decorrere dalla medesima data:
- gli importi mensili dell’indennità di comparto sono rideterminati come indicato nella colonna 4 della stessa tabella e sono posti interamente a carico del Fondo risorse decentrate;
- la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 79 del CCNL 16.11.2022 è definitivamente e stabilmente ridotta di un importo annuo determinato sulla base dei valori mensili indicati nella colonna 3 della Tabella C) del CCNL 23.2026, computati per dodici mensilità.
Il computo del personale part-time
Per il caso di specie della previsione contenuta all’art. 60, comma 2, ai fini della rideterminazione della parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 79 del CCNL 16.11.2022, l’ARAN distingue due fattispecie:
- Part-time nativo (unità assunte part-time): si conteggiano con il relativo valore della percentuale di part-time (es. part-time nativo 50% = 0,5);
- Part-time trasformato (unità originariamente a tempo pieno): si conteggiano pari a 1, indipendentemente dalla percentuale di part-time.
La rideterminazione delle risorse stabili
La rideterminazione consiste in una riduzione stabile delle risorse, da determinarsi secondo gli importi indicati nella Tabella C) del nuovo CCNL, in relazione al numero di unità di personale anche a tempo determinato, destinatarie dell’indennità di comparto alla data del conglobamento, ossia il 1° gennaio 2026. Va ricordato che la parte stabile del Fondo risorse decentrate, ai sensi dell’art. 79 del CCNL 16.11.2022, è costituita annualmente da specifiche risorse, tra cui quelle derivanti da incrementi stabili della consistenza di personale nonché le differenze tra gli incrementi degli stipendi tabellari riconosciuti alle diverse posizioni economiche. La riduzione operata per effetto del conglobamento incide direttamente su tale parte stabile. Si evidenzia che per effetto del comma 5 dell’art. 60, tale riduzione non determina alcun ampliamento degli spazi di alimentazione del Fondo risorse decentrate ai fini del rispetto delle previsioni di cui all’art 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017.
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