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24 Febbraio 2026Con la deliberazione n. 19/2026/PAR, la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Puglia ha fornito importanti chiarimenti in materia di assunzioni di personale durante l’esercizio provvisorio, con particolare riferimento al coordinamento tra l’art. 163 TUEL e l’art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016.
La pronuncia trae origine dalla richiesta di un Comune pugliese, che intendeva procedere all’assunzione a tempo indeterminato di un funzionario già assunto a tempo determinato, in un contesto di esercizio provvisorio e di differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione.
La Corte ribadisce, in primo luogo, che il divieto di assunzione previsto dall’art. 9, comma 1-quinquies del D.L. n. 113/2016, ha natura sanzionatoria-interdittiva e opera esclusivamente in presenza di una situazione di tardività o inadempienza dell’ente rispetto all’approvazione dei documenti contabili fondamentali (vedi Sezione di Controllo della regione Sicilia con deliberazione 48/2023/PAR). Pertanto, tale divieto non si applica automaticamente quando il termine di approvazione del bilancio sia stato formalmente differito con decreto ministeriale.
Elemento centrale della decisione è la distinzione tra:
- nuove assunzioni, che richiedono una specifica programmazione e nel caso di assunzioni a tempo determinato l’approvazione di un PIAO provvisorio
- assunzioni già programmate, che rappresentando la conclusione di procedure previste nei precedenti strumenti di pianificazione del fabbisogno e nel bilancio.
In quest’ultimo caso, la Sezione richiama l’interpretazione autentica dell’art. 21-bis del D.L. n. 104/2023, affermando che, durante l’esercizio provvisorio, sono consentite le assunzioni a tempo indeterminato già autorizzate, senza necessità di adottare un PIAO provvisorio.
La deliberazione n. 19/2026/PAR della Sezione regionale di controllo per la Puglia, pertanto, contribuisce a chiarire un nodo interpretativo di particolare interesse pratico: l’esercizio provvisorio non paralizza in modo indiscriminato la capacità assunzionale degli enti locali.
La Corte, infine, ribadisce che per nuove assunzioni a tempo determinato, anche in caso di slittamento dei termini di bilancio e durante l’esercizio provvisorio, sia necessario l’approvazione di un PIAO provvisorio, coerente con DUP e bilancio dell’esercizio precedente, al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa.
Contestualmente, la Corte invita gli enti al rispetto del principio di prudenza, evidenziando come ogni scelta assunzionale debba comunque essere valutata in termini di sostenibilità e di equilibrio finanziario complessivo.
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